POST 146/2020
L’articolo 25 del Decreto Rilancio ha previsto un contributo a fondo perduto da erogarsi, a determinate condizioni, ad imprese e lavoratori autonomi.
Soggetti beneficiari ed esclusi:
A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa (ditte individuali, società di persone o capitali) dei lavoratori autonomi (professionisti, con però alcune eccezioni, come si dirà in seguito) e dei titolari di reddito agrario (di cui all’articolo 32 del TUIR), titolari di partita IVA, è riconosciuto un contributo a fondo perduto qualora:
a) abbiano conseguito ricavi (di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR) o compensi (di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR) non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto;
b) l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi).
Nota Bene: Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al precedente punto b) ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza di un evento calamitoso (es. sismico o alluvionale), hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
Sono in ogni caso esclusi dal contributo:
– i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione della domanda;
– gli enti pubblici;
– i soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione);
– i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità̀ previste dagli articoli 27 e 38 del Decreto Cura Italia ossia le indennità di 600 Euro a favore di professionisti con partita iva (e lavoratori) con contratto di co.co.co e lavoratori dello spettacolo;
– i lavoratori dipendenti ed i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria(«casse professionali»: ad esempio avvocati, ingegneri, architetti, dottori commercialisti, ecc.).
Come si calcola il contributo:
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Come si ottiene il contributo:
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal Decreto. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica.
L’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
L’istanza contiene anche l’autocertificazione di regolarità antimafia.
Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
Nota Bene: Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa ed ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni sul contributo in commento sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Sanzioni:
Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando specifiche sanzioni.
Qualora successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria. In questi casi, l’eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza.
Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale (“Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sè o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”).
Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso