POST 150/2020
Come noto, l’art. 124 del Decreto Rilancio prevede a decorre dal 1° gennaio 2021 l’applicazione dell’iva del 5% sulle cessioni dei seguenti beni: Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalita’ sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
La norma continua stabilendo inoltre che le cessioni di tali beni effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del DPR n. 633/1972.
La Relazione illustrativa a “chiarimento” dell’art.124 precisa che in via transitoria le cessioni di questi beni, fino al 31 dicembre 2020, siano esenti da IVA con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti. Viene, in sostanza, riconosciuta -recita la Relazione- l’applicazione di una aliquota iva pari a zero, in conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con nota del 26 marzo 2020, in merito alle misure che possono essere immediatamente adottate per mitigare l’impatto della pandemia. In tale contesto, e tenuto conto che nel gennaio 2018 è stata presentata una proposta di direttiva, attualmente in discussione in Consiglio, che modifica la disciplina delle aliquote iva per permettere a tutti gli Stati di applicare un’aliquota ridotta anche inferiore al 5% e un’esenzione con diritto a detrazione dell’iva versata a monte -in principio su tutti i beni e servizi tranne alcuni esplicitamente elencati-, la Commissione ha fatto presente che gli Stati, per il periodo di emergenza sanitaria, possono ritenersi autorizzati ad applicare aliquote ridotte o esenzioni con diritto a detrazione alle cessioni dei materiali sanitari e farmaceutici necessari per contrastare il diffondersi dell’epidemia.
Come abbiamo già osservato, la disposizione risulta per certi versi contraddittoria, sollevando molti dubbi applicativi agli addetti ai lavori.
Uno dei primi auspicati chiarimenti è arrivato lo scorso 30 maggio con la Circolare n.12/2020 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha voluto precisare che:
- fino al 31 dicembre 2020 le cessioni dei beni sopraelencati sono esenti dall’iva, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19, c. 1, del medesimo DPR n. 633/72 e allo stesso modo, conformemente all’art. 68, c. 1, lett. c), del medesimo DPR, sono dunque esenti dall’applicazione dell’iva anche le importazioni di tali beni;
- Per quanto riguarda il termine iniziale di efficacia della disposizione, non v’è dubbio che, ai sensi del successivo art. 266, tale termine decorra dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, ovverosia, dal 19 maggio 2020. Pertanto, a partire dal 19 maggio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, le operazioni relative a tali beni sono esenti dall’iva, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2021, alle cessioni e alle importazioni dei medesimi beni si applicherà l’aliquota iva del 5%. Rileva pertanto il momento in cui la cessione dei beni deve ritenersi effettuata ai fini iva. Ebbene tale momento coincide con la data di consegna o spedizione del bene. in alternativa dalla data di emissione della fattura o di pagamento del corrispettivo, se natecedenti alla consegna o spedizione. per le fatture elettroniche tale momento è indicato nel campo “data fattura”. Per le importazioni il momento di effettuazione dell’operazione coincide con l’accettazione della dichiarazione in Dogana;
- l’elencazione dei beni contenuta nell’art. 124 va intesa come tassativa e non meramente esemplificativa. In tale elencazione sono esplicitamente riportate soltanto le mascherine “chirurgiche” e le “mascherine Ffp2 e Ffp3”. Non sono invece riportate le mascherine generiche (o filtranti), che non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI).
Infine merita menzione anche un’altro importante chiarimento con riguardo alle modalità di documentazione con fattura elettronica delle operazioni esenti da iva per la fase di emergenza e sino a tutto il fine 2020, previste dall’art. 124 del Decreto Rilancio è arrivato da Assosoftware (l’Associazione che riunisce i produttori di software gestionale e fiscale).
L’Associazione ha infatti precisato che si deve utilizzare il codice natura N4 e indicare nel riferimento normativo la dicitura «fattura emessa ai sensi dell’articolo 124, comma 2 del Dl 34 del 2020».
Giovanni LOI
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia