POST 151/2020
Con la sentenza n. 10414 depositata il 1.06.2020 la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento interpretativo circa la portata applicativa dell’art. 47, comma 4-bis della L. 428/1990.
L’ art. 47, comma 4-bis della L. 428/1990 disciplina, come noto, alcune deroghe alle disposizioni dell’art. 2112 c.c., che tutela il lavoratore in caso di trasferimento d’azienda o ramo d’azienda, nelle ipotesi in cui la cessione dell’azienda o del ramo avvengano nell’ambito di imprese in stato di crisi o assoggettate a procedure concorsuali non finalizzate alla liquidazione del patrimonio. La formulazione letterale della norma, più volte riscritta a seguito delle bocciature della Corte di Giustizia Europea, sembrerebbe ancora ammettere, in contrasto con il diritto comunitario, che in tali ipotesi di crisi si possa derogare, nell’ambito di uno specifico accordo sindacale, all’intera disciplina dettata dall’art. 2112 c.c..
Tale possibilità è stata tuttavia smentita dalla Corte la quale, fornendo una lettura conforme al diritto dell’Unione europea, ha statuito come l’accordo sindacale di cui al comma 4-bis dell’art. 47 della L. 428/1990 possa prevedere deroghe all’art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, ammettendo modifiche, eventualmente anche in peius, all’assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori, ma non possa consentire la deroga al passaggio automatico dei lavoratori all’impresa cessionaria.
Ad ulteriore supporto di tale lettura interpretativa la Corte ha richiamato anche le modifiche al comma 4-bis apportate dal Codice della crisi di impresa (D.Lgs 14/2019, art. 136 comma 4) che prevede il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro.
Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso