POST 157/2020
La legge di conversione del decreto Liquidità prevede alcune novità in materia di garanzie SACE S.p.A. per i finanziamenti alle imprese (art. 1).
Soggetti beneficiari (comma 1)
La garanzia può essere concessa anche a favore alle associazioni professionali e alle società tra professionisti.
Possono inoltre beneficiare della garanzia SACE le PMI che abbiano esaurito la capacità di accesso al Fondo per le PMI e le imprese agricole che non abbiano accesso alla garanzia del Fondo costituto presso l’ISMEA.
Finanziamenti ammissibili (comma 2)
La durata dei finanziamenti garantiti da SACE è fissata in un massimo di 72 mesi e il periodo di preammortamento può essere richiesto fino a 36 mesi.
Il finanziamento garantito può essere destinato:
– al sostenimento di costi del personale, di investimenti o di capitale circolante;
– al pagamento di canoni di locazione o di affitto di ramo di azienda;
– al pagamento di rate di finanziamento scadute o in scadenza nel periodo di emergenza (dal 1° marzo al 31 dicembre 2020) per le quale esiste un’oggettiva impossibilità di rimborso conseguente al COVID-19, come da attestazione del legale rappresentante. Tale possibilità è limitata in misura non superiore al 20% dell’importo erogato.
Sono stati introdotti ulteriori vincoli delle imprese beneficiare tra i quali:
– impegno a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni da parte dell’intero gruppo di appartenenza dell’impresa per l’anno 2020 o per i successivi 12 mesi per le imprese cha abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta di garanzia;
– impegno a non delocalizzare la produzione.
In relazioni agli aspetti procedurali sono state previste le seguenti principali misure:
– ai fini dell’individuazione di un’impresa in difficoltà secondo la definizione comunitaria, va considerato che il rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall’impresa non può essere superiore a 7,5;
– la richiesta di finanziamento garantito deve essere corredata da un’autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa in cui viene attestata la limitazione o sospensione dell’attività a causa dell’emergenza Covid-19, che i dati aziendali sono veritieri e corretti e che la destinazione delle risorse garantite sarà quella prevista dalla Legge;
– i finanziamenti saranno accreditati su un conto corrente dedicato e che l’operatività su detto conto sarà condizionata all’indicazione, nella causale del pagamento, della locuzione “Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020”.
Nuove possibilità di intervento (comma 1-bis)
Le garanzie della SACE potranno essere rilasciate anche a fronte della cessione di crediti, con garanzia di solvenza prestata dal cedente, effettuate a banche e a intermediari finanziari.
Le garanzie potranno essere estese anche in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuito un rating almeno pari a BB- o equivalente.
Qualora il rating attribuito sia inferiore a BBB- i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari ad almeno il 30 per cento del valore dell’emissione per l’intera durata della stessa.
Omar Tavella
Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia