POST 162/2020
La legge di conversione del “Decreto Liquidità” prevede alcune novità in materia di sospensione sui mutui “prima casa” del così detto Fondo Gasparrini.
Viene esteso, in primis, l’ambito soggettivo di applicazione dei benefici del Fondo, oltre ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, che abbiano subito una perdita economica nei termini stabiliti dalla norma in questione, anche gli imprenditori individuali e i soggetti di cui all’articolo 2083 del codice civile (piccoli imprenditori), alle medesime condizioni dei primi.
Al fine semplificare l’iter procedurale, viene stabilito che, fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020, verificata la completezza e la regolarità formale, la banca avvia automaticamente la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.
Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l’esito dell’istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell’istruttoria comunicato dal gestore, la banca può riavviare l’ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.
Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio Epica – Montebelluna Treviso