POST 195/2020
A partire dal 1° settembre e fino al 30 settembre 2020 sarà possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari (c.d. bonus pubblicità) effettuati o che saranno effettuati nel 2020.
Questa finestra eccezionale non compromette la validità della comunicazione “ordinaria” prevista tra il 1° marzo e il 31 marzo di ogni anno. Coloro che avessero presentato la comunicazione ordinaria infatti possono alternativamente:
- Attendere la rideterminazione del credito di imposta secondo le regole straordinarie previste per il 2020;
- Presentare una nuova comunicazione sostituiva di quella di marzo 2020.
Si precisa che è stato specificato come l’ordine cronologico di presentazione delle domande risulterà irrilevante rispetto al diritto alla fruizione del “bonus”. Nel caso le risorse dovessero esaurirsi sarà invece previsto un riparto in misura percentuale tra i soggetti ammessi.
Si ricorda che il Decreto cura Italia prima e il DL Rilancio poi hanno previsto per il 2020 un regime straordinario per accedere al bonus in commento in quanto:
– è stato abrogato il requisito di investimento incrementale;
– il credito di imposta viene stabilito con aliquota unica pari al 50% dell’importo speso.
In riferimento all’abrogazione del requisito della spesa incrementale rispetto all’anno precedente, per il 2020, come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 25/2020, potranno quindi avere accesso al “bonus pubblicità” anche:
– I soggetti che hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2020 inferiori a quelli del 2019;
– I soggetti che non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2019;
– I soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2020.
Il credito di imposta pari al 50% del valore degli investimenti complessivamente sostenuti o che saranno sostenuti entro la fine del 2020 potrà essere fruito nel rispetto dei seguenti limiti:
– Limiti del regime “de minimis”;
– Limite delle risorse stanziate per il 2020 pari a 60 milioni di euro.
Si ricorda inoltre che il bonus potrà essere fruito in relazione alle spese di pubblicità sostenute sui seguenti mezzi di informazione:
– Giornali quotidiani e periodici, anche on line;
– Emittenti radiotelevisive locali e nazionali (non su quelle a partecipazioni statale).
L’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione rimane invece invariato e pertanto possono fruire del credito di imposta:
– I titolari di reddito di impresa;
– I lavoratori autonomi;
– Gli enti non commerciali.
La nuova comunicazione dovrà essere trasmessa al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate accedendo con le credenziali Fisco On line, Entratel, SPID o CNS.
Successivamente all’invio della comunicazione per l’accesso al credito di imposta, dovrà essere inviata, con la stessa modalità telematica, dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021 la dichiarazione sostituiva delle spese effettivamente sostenute nel 2020.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine