L’Agenzia delle entrate, con la Circolare n.26 dello scorso 15 ottobre, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al controverso art. 124 del Decreto Rilancio, che prevede una disciplina IVA agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Secondo l’art. 124 a decorrere dal 1° gennaio 2021 è applicata l’aliquota iva del 5% sulle cessioni dei seguenti beni: Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalita’ sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
La norma prevede inoltre che le predette cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, siano esenti iva, mantenendo comunque il diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del DPR n. 633/1972.
Come abbiamo già avuto modo di osservare (post 150/2020, 151/2020), la disposizione pur apprezzata nelle intenzioni, ha sollevato fin da subito molti dubbi interpretativi. Con la Circolare n.26, l’Agenzia delle entrate ha quindi voluto fornire alcuni chiarimenti sia di carattere interpretativo che di indirizzo operativo.
Innanzitutto l’Agenzia delle entrate ha ribadito che l’elenco indicato nell’art. 124 è tassativo e ha fatto rinvio ai codici di classifica doganale delle merci, riportato dalla circolare 12/2020 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM); tuttavia ha precisato che i beni agevolabili ai sensi dell’art. 124 costituiscono un paniere più ristretto di quello individuato dai codici TARIC di cui alla Circolare n. 12/2020 dell’ADM.
In secondo luogo l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’agevolazione è applicabile a qualsiasi cedente ed acquirente, in qualunque stadio della commercializzazione, ed è concessa anche per gli acquisti intracomunitari, sebbene la ratio della norma sia quella di agevolare esclusivamente le cessioni aventi finalità sanitaria.
La Circolare ha poi spiegato che l’iva agevolata si applica non solo alla cessione, ma anche al noleggio o leasing di attrezzature di cui all’art. 124.
L’Agenzia delle entrate ha anche affrontato il tema delle indicazioni da riportare in fattura, dicendo di utilizzare la dicitura «operazione esente con diritto alla detrazione» oppure di «cessione esente ai sensi dell’articolo 124, comma 2, del DL n. 34 del 2020». Quanto infine alla compilazione delle Dichiarazioni IVA, l’Agenzia ha precisato che nel modello Lipe queste cessioni andranno riportate, rispettivamente, nei righi VP2 e VP3 che riepilogano il totale delle operazioni attive e passive. L’Agenzia non ha invece fornito indicazioni circa i righi del modello dichiarativo in cui inserirle e, per quanto concerne le operazioni attive, che fino al 31.12.2020 sono cessioni esenti con diritto alla detrazione, molto probabilmente dovrà essere inserito un nuovo rigo nel modello Iva per tenere conto che tali cessioni non concorrono alla formazione del pro-rata.
Giovanni LOI
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia