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DPCM 24 ottobre 2020 – Nuove misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19.

Uncategorised Posted on Sun, October 25, 2020 14:23:48

POST 213/2020

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato oggi un nuovo DPCM con nuove misure urgenti in tema di emergenza sanitaria.

Il testo è riportato in allegato.

Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.

Si segnala in particolare quanto segue con riferimento alle attività economiche.

È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano, tra le altre, le seguenti misure:

  • sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; 
  • sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; 
  • sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto; 
  • restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
  • sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; 
  • le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; 
  • le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la  ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;
  • restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;  
  • le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020; 
  • in ordine alle attività professionali si raccomanda che: 

1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 

2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 

3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; 

4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;  

  • sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici
  • le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso: 

1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti; 

2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; 

3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni; 

4) l’accesso dei fornitori esterni; 

5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive; 

6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti; 

7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza. 



Piani attestati di risanamento: maggiori benefici sino al 31.12.2021.

Uncategorised Posted on Sun, October 25, 2020 10:17:49

POST 212/2020

Come noto, varie sono le soluzioni della crisi alternative al fallimento (R.D. n. 267/1942 detta anche L.F.), tra le quali si annoverano, in via principale, il concordato preventivo (ex art. 160ss L.F.), il piano attestato di risanamento [ex art. 67, co. 3, lett. d), L.F.], e l’accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis L.F).

L’alternativa certamente meno disciplinata da un punto di vista normativo è rappresentata dal piano attestato di risanamento, per il quale è “soltanto” prevista l’esenzione da revocatoria per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano, nonché l’inapplicabilità degli art. 216 (bancarotta fraudolenta preferenziale) e 217 L.F. (bancarotta semplice), ai pagamenti e alle operazioni compiute in esecuzione del piano di risanamento.

I presupposti per accedere a tale alternativa sono rappresentati da: 

  1. situazione di difficoltà non irreversibile dell’impresa;
  2. scopo di risanamento del piano, con esclusione della finalità meramente liquidatoria;

il tutto con la finalità del risanamento dell’esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione finanziaria, cioè il recupero di una normale situazione economico/finanziaria che consenta la conservazione della continuità aziendale.

Non essendo previsto altro, se ne desume la caratteristica privata degli accordi che allo stesso siano collegati, consentendone la riservatezza e la protezione da una pubblicità negativa nei confronti degli stakeholders e dei clienti con i quali i rapporti continuano regolarmente in quanto sarà solo necessario che gli accordi presi con i propri creditori siano finalizzati all’esecuzione del piano di risanamento i cui dati sono attestati da un esperto indipendente nominato dal debitore.

Non è previsto l’intervento del Tribunale sia nella fase delle trattative che nel processo di definizione degli accordi. Ergo, non è una procedura concorsuale, non è governabile, né è controllato, da parte di un’autorità preposta e non prevede il coinvolgimento dell’intero ceto creditorio.

Forse, a tal motivo nella Legge Fallimentare per tale strumento alternativo di risoluzione della crisi non è prevista la più ampia tutela degli interessi del ceto creditorio mediante il blocco delle azioni esecutive e la sospensione dei pagamenti dei debiti pregressi alla data di presentazione del piano, siccome invece previsto per il concordato preventivo.

Tuttavia, con l’art. 9, co. 5-bis, D.L. 23/2020 (decreto liquidità), al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti risolutivi della crisi d’impresa, si apre una finestra temporale sino alla data del 31.12.2021 nella quale il beneficio degli effetti “protettivi preventivi” propri della domanda di concordato viene esteso esplicitamente ai piani ex art. 67 L.F. (nonché agli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L.F.).

Operativamente, dovrà depositarsi in Tribunale normale domanda di concordato in bianco con richiesta di assegnazione dei termini, e successivamente, prima dello spirare di questi – che devono necessariamente essere concessi entro il 31 dicembre 2021 – depositare atto di rinuncia in cui si dovrà dichiarare di aver predisposto un piano attestato di cui depositerà la documentazione pubblicata presso il Registro delle Imprese.

In tal modo, il Tribunale, eseguite le valutazioni del caso, dichiarerà l’improcedibilità del ricorso di concordato in bianco, e potrà proseguirsi nelle attività conseguenti al piano attestato.

L’utilizzo di tale soluzione alternativa deve quindi essere oggetto di precise valutazioni in ordine alla convenienza di tale possibilità non solo avuto riguardo alla sua economicità e credibilità agli occhi dei creditori ma anche alla responsabilità degli organi gestori.

Infatti, se da un lato il piano attestato mantiene inalterata la governance della società e il presidio dei soci, dall’altro rischia di intraprendere un percorso che senza un vaglio del Tribunale può non ottenere il beneplacito da parte del ceto creditorio interessato.

La scelta di optare per tale strumento resta dunque preferibile in situazioni non eccessivamente complesse in quanto se si rivelasse una soluzione non idonea alla situazione da risanare, potrebbero essere sollevate eccezioni di responsabilità in capo all’organo amministrativo.

Marco Bolognesi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia