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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione.

Uncategorised Posted on Sat, December 19, 2020 17:08:54

POST 240/2020

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto-legge 19.12.2020 (vedi post precedente), e’ riconosciuto un contributo a fondo perduto (nel limite massimo di 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021) a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attivita’ prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all’allegato 1 del decreto.

Si tratta in particolare delle seguenti attività:

561011 – Ristorazione con somministrazione

561012 – Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole

561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

561030 – Gelaterie e pasticcerie

561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti

561042 – Ristorazione ambulante

561050 – Ristorazione su treni e navi

562100 – Catering per eventi, banqueting

562910 – Mense

562920 – Catering continuativo su base contrattuale

563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno gia’ beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (“Decreto Rilancio”), che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed e’ corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e’ stato erogato il precedente contributo.

L’ammontare del contributo e’ pari al contributo gia’ erogato ai sensi dell’articolo 25 del predetto decreto.



Decreto del Governo per la prevenzione del contagio durante il periodo natalizio.

Uncategorised Posted on Sat, December 19, 2020 16:36:35

POST 239/2020

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

Il Decreto prevede quanto segue:

  • –  nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone rosse”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
  • –  nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone arancioni”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. Negli stessi giorni, sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • –  oltre agli spostamenti già consentiti, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
  • Infine il Decreto prevede uno stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute. Tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione del cosiddetto “decreto rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).



Regione Veneto. Ordinanza 169 del 17 dicembre 2020.

Uncategorised Posted on Sat, December 19, 2020 16:27:44

POST 238/2020

La Regione Veneto ha emanato l’Ordinanza n. 169 del 17 dicembre 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni“. Si veda allegato.

Si segnala in particolare che:

Spostamenti tra comuni del Veneto

Dopo le ore 14 non è ammesso lo spostamento in un comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita’, o per svolgere attivita’ non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione. Lo spostamento verso e da comuni di altre regioni è regolato dalla disciplina statale.

L’Ordinanza prevede alcune specifiche eccezioni.

Autocertificazione

Per gli spostamenti effettuati dopo le ore 14 è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro, nell’autocertificazione conforme al modello statale e da esibire all’organo di controllo (in allegato). La mancata esibizione dell’autocertificazione determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di legge.

L’Ordinanza è in vigore da oggi 19 dicembre 2020 e sarà valida fino al 23 dicembre compreso dopodiché, come specificato dal Presidente della Regione, si seguiranno le norme statali (vedi post 239).