POST 240/2020
Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto-legge 19.12.2020 (vedi post precedente), e’ riconosciuto un contributo a fondo perduto (nel limite massimo di 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021) a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attivita’ prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all’allegato 1 del decreto.
Si tratta in particolare delle seguenti attività:
561011 – Ristorazione con somministrazione
561012 – Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 – Gelaterie e pasticcerie
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 – Ristorazione ambulante
561050 – Ristorazione su treni e navi
562100 – Catering per eventi, banqueting
562910 – Mense
562920 – Catering continuativo su base contrattuale
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.
Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno gia’ beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (“Decreto Rilancio”), che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed e’ corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e’ stato erogato il precedente contributo.
L’ammontare del contributo e’ pari al contributo gia’ erogato ai sensi dell’articolo 25 del predetto decreto.