POST 37/2021
L’art. 1, commi 1109-1115, della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) introduce alcune importanti novità alla disciplina dei “corrispettivi telematici” che, ai sensi dell’art. 2 del DLgs 127/2015, obbliga i soggetti passivi IVA che esercitano attività di commercio al minuto o attività assimilate, alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
In particolare la nuova norma precisa che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti che certificano l’operazione stessa (documento commerciale e fattura), deve essere effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione.
In secondo luogo è differita al 1° luglio 2021 l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell’obbligo di memorizzazione. Da tale data, i soggetti obbligati, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri tramite questi sistemi.
Infine la norma introduce un nuovo sistema di sanzioni per le violazioni degli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
In particolare la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso qualora le violazioni riguardano la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, o la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri. La sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti.
In caso non vi siano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti è punita con sanzione amministrativa da €250 a €2.000.
In caso invece di omessa, tardiva, incompleta, non veritiera trasmissione dei corrispettivi giornalieri, che non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione. Si precisa che non si applica in questo caso l’art. 12 del D.lgs 472/1997 in base al quale è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione o chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia