POST 44/2021
Come noto, l’art. 120 del “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020) ha riconosciuto, a favore degli esercenti operanti in luoghi aperti al pubblico, un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel corso del 2020 (nel limite massimo di € 80.000) per l’adeguamento dei locali di lavoro nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.
La norma consente l’utilizzo del credito d’imposta sia direttamente, mediante compensazione in mod. F24 (ex art. 17 del DLgs n. 241/1997) sia indirettamente, attraverso la cessione totale o parziale ad altri soggetti, tra cui gli intermediari finanziari (ex art. 122 del “Decreto Rilancio”).
Pertanto, con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, nonché le modalità e i termini con i quali i beneficiari del credito, in luogo dell’utilizzo diretto, possono optare per la cessione ad altri soggetti.
Col medesimo provvedimento è stato anche approvato il modello di comunicazione delle spese ammissibili, con le relative istruzioni, da presentare entro il 30 novembre 2021, ed è stato previsto che il credito potesse essere utilizzato in compensazione, ovvero ceduto a terzi, fino al 31 dicembre 2021.
Ebbene, la Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) all’art. 1, commi 1098-1100, ha anticipato al 30 giugno 2021 il termine entro cui deve essere utilizzato il credito maturato.
In considerazione di ciò, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 gennaio 2021, sono state apportate le necessarie modifiche a quanto disposto dal citato provvedimento del 10 luglio scorso e alle istruzioni del modello di comunicazione approvate con il medesimo provvedimento.
Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia