POST 59/2021
La Legge di Bilancio 2021 prevede la possibilità di rivalutare il valore di partecipazioni e terreni detenuti, alla data del 1° gennaio 2021, da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema con la circolare n. 1 del 2021, che contiene alcuni importanti chiarimenti:
- per quanto riguarda la rivalutazione dei terreni, l’AdE conferma l’indirizzo già espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenze n. 2321 e 2322 del 31 gennaio 2020), secondo cui l’indicazione nell’atto di cessione di un corrispettivo inferiore al valore peritato non determina la decadenza dal beneficio. Questa la novità più attesa, in quanto, l’AdE in precedenza si era espressa in senso contrario (per tutte vedasi le Circolari 15/2002 e 1/2013);
- viene confermata nuovamente l’interpretazione secondo la quale non possono essere rivalutate le partecipazioni negoziate all’AIM, in quanto considerato mercato regolamentato;
- per le partecipazioni detenute in regime di comunione dei beni viene confermato che, per la rivalutazione dell’intera quota di partecipazione entrambi i coniugi devono procedere con il versamento dell’imposta sostitutiva per la quota a ciascuno imputabile, restando ferma la possibilità per ciascuno di essi di rideterminare esclusivamente il valore della partecipazione a lui riferibile;
- in tema di rideterminazione parziale del valore di partecipazioni viene esaminato il caso di un contribuente che dopo aver parzialmente rideterminato il valore delle partecipazioni in anni precedenti, intendeva procedere ad una nuova rideterminazione parziale delle restanti partecipazioni, il cui valore non era stato ancora rivalutato. L’Ade conferma che In questo caso si deve procedere a rivalutare in ordine cronologico sempre per prime le ultime partecipazioni acquisite (applicazione del criterio LIFO) e quindi di quelle già precedentemente rivalutate, senza poter procedere ad una rideterminazione parziale di quelle il cui valore non era stato rivalutato. Resta ferma la possibilità per il contribuente di procedere alla rideterminazione dell’intero valore della partecipazione posseduta e di scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quella già in precedenza versata oppure di chiederla a rimborso.
Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso Montebelluna