POST 69/2021
Con i lavori parlamentari relativi alla conversione in legge del D.L. 183/2020 (decreto c.d. Milleproroghe che dovrà essere convertito in legge entro il 1° marzo) è stata inserita una disposizione di interpretazione autentica (art. 3-ter) con la quale viene circoscritta l’applicabilità dell’esenzione IVA per strumenti di diagnostica Covid-19.
Le norme UE, infatti, limitano l’esenzione, oltre che ai vaccini, solo ai diagnostici in vitro (“Ivd”).
Nella classe Ivd per Covid-19 rientrano, ad esempio, solo i tamponi molecolari, test rapidi antigenici e test sierologici.
L’art. 452 della Legge di Bilancio 2021, invece, effettuava un richiamo al solo regolamento UE 2017/745 facendo presumere che rientrassero tra gli strumenti diagnostici per Covid-19 anche dispositivi quali saturimetri e pulsossimetri.
Il Decreto Milleproroghe, nella versione ora in corso di conversione, stabilisce che tali dispositivi hanno l’Iva al 5% dal 1° gennaio 2020.
Le vendite finora effettuate al dettaglio, comunque, non saranno sanzionate per evidente errore del testo normativo originario. Per le vendite effettuate tra soggetti titolari di partita IVA è comunque ammessa l’emissione della nota di variazione per l’applicazione della corretta aliquota del 5%.
Omar Tavella
Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia