POST 79/2021
Al fine di supportare le imprese nella difficile situazione dovuta all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, il legislatore ha previsto che per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 le disposizioni normative relative:
i. all’obbligo di ricostituzione o di riduzione del capitale in caso di perdite che riducono il capitale sociale di oltre un terzo o al di sotto del limite legale (ex art. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile) e
ii. alla causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale,
si applicano con le seguenti deroghe e precisazioni:
– il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea dei soci che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;
– l’assemblea dei soci deve comunque essere convocata senza indugio dagli amministratori, ma in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla data della all’assemblea che approva il bilancio del quinto esercizio successivo.
Pertanto, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, fino alla data di approvazione del bilancio relativo alla chiusura del quinto esercizio successivo, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
La norma prevede che le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonchè delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
Il riferimento alle “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020” crea dubbi nella corretta interpretazione della norma.
Il Ministero dello Sviluppo Economico a gennaio 2021 aveva dato una interpretazione restrittiva della norma, ritenendo che le perdite oggetto del rinvio al quinquennio successivo fossero esclusivamente quelle formate nell’esercizio 2020, e non anche quelle maturate dell’esercizio 2019.
Sul tema era poi intervenuta Assonime che con la circolare n. 3 del 25 febbraio 2021 aveva indicato che, seppur il tenore letterale della norma possa far ritenere corretta l’interpretazione data dal Mise, l’intento del legislatore deve essere letto in senso più ampio e pertanto il posticipo al quinquennio successivo deve essere riferito alle perdite registrate negli esercizi 2019 e 2020, valutando un percorso preferenziale di sistemazione “posticipata” anche le perdite maturate nel quinquennio successivo (tra il 2021 e il 2025).
Ora interviene il Consiglio Notarile di Milano che con la Massima n. 196 di marzo 2021 fornisce una ulteriore interpretazione della disposizione che disciplina una deroga alla riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite.
La Massima notarile di Milano indica che la deroga si applica a tutte le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, indipendentemente dal periodo in cui si sono formate e, pertanto, anche alle perdite prodotte in esercizi precedenti e non ancora ripianate, o, per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, per le perdite che emergeranno nel primo bilancio chiuso successivamente a tale data.
L’interpretazione della norma resta quindi dubbia.
In ogni caso, stante il tenore letterale del testo normativo attualmente in vigore, le perdite prodotte negli esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020 restano soggette alle regole ordinarie.
Le perdite realizzate nel quinquennio successivo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 possono quindi portare all’obbligo di riduzione del capitale sociale e alla causa di scioglimento se “autonomamente” riducono il capitale per oltre un terzo o al di sotto del limite legale.
E’ quindi necessario che i bilanci degli esercizi del quinquennio successivo riportino in modo distinto l’ammontare delle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e quelle degli esercizi successivi.
Chiara Curti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso