Blog Image

EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Le misure del Decreto Sostegni per le Farmacie.

Uncategorised Posted on Sun, March 21, 2021 11:16:43

POST 85/2021

Il “Decreto sostegni”, appena approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 19 marzo 2021 e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce alcune importanti disposizioni a favore delle Farmacie.

Innanzitutto, come anticipato nei giorni scorsi alle Commissioni Sanità di Camera e Senato dal Ministro della salute Speranza, i farmacisti vengono inseriti tra gli operatori sanitari preposti alla somministrazione dei vaccini. 

Del resto l’esclusione disposta dall’ultima Legge di bilancio (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), consentendo la vaccinazione in farmacia solo sotto la supervisione del medico, stonava non solo rispetto alla situazione di crescente emergenza, ulteriormente aggravatasi nelle ultime settimane per l’avvento della “terza ondata” e le difficoltà di approvvigionamento e utilizzo dei vaccini, ma anche rispetto ai riscontri positivi delle “iniziative attuate nei Paesi appartenenti all’Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2”. 

In via sperimentale viene quindi consentita per l’anno in corso la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, purché siano opportunamente formati, anche rispetto alla disciplina del consenso informato, che gli stessi devono acquisire direttamente. 

A tal riguardo è prevista la stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle Farmacie, sentito il competente ordine professionale, volti a disciplinare gli aspetti operativi, compresi i requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini e le opportune misure da adottarsi per garantire la sicurezza degli assistiti.

Per assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi (come previsti dall’articolo 3, comma 5, del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2), i farmacisti devono trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla Regione o alla Provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. 

Altra novità molto importante riguarda la remunerazione. 

Il Legislatore è tornato a ribadire nella Relazione illustrativa al Decreto sostegni la preoccupazione per la tenuta del Sistema della distribuzione farmaceutica nel nostro Paese a causa della diminuzione della spesa convenzionata, che potrebbe esporre molte farmacie al rischio chiusura e pertanto propone un nuovo modello di Farmacia che oltre al farmaco assicuri ai cittadini una serie di prestazioni aggiuntive. “Durante l’emergenza covid-19 -si legge- la farmacia ha svolto un’importante assistenza sia per l’esecuzione di test mirati a rilevare la presenza di anticorpi e di tamponi antigenici rapidi che per la somministrazione dei vaccini. (…) La farmacia può diventare il luogo dove la popolazione può trovare la prima risposta alle proprie domande di salute, un’azienda erogatrice di servizi da mettere a disposizione del pubblico. Tali disposizioni hanno lo scopo quindi di passare da un sistema di remunerazione fondato sulla scontistica sul prezzo a una remunerazione che valorizza la funzione; in tal modo si incentiva la vendita anche dei farmaci generici che hanno un prezzo più basso rispetto agli altri”.

Al di là delle aspettative, già in passato ampiamente disattese soprattutto a causa della incapacità della Filiera del farmaco di trovare un punto d’incontro sul “nuovo modello di remunerazione”, il Decreto sostegni al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, prevede a favore delle Farmacie, in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale nei limiti dell’importo pari € 50 milioni per l’anno in corso (dato che la sperimentazione dovrebbe partire dal prossimo mese di settembre) e a € 150 milioni per il prossimo anno, da adottarsi con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

In conclusione da quest’ultimo Decreto ne esce una Farmacia finalmente rivalutata sotto il punto di vista del riconoscimento del ruolo di centralità all’interno del Servizio sanitario nazionale, che premia -tra l’altro- l’importante lavoro svolto con professionalità in questi difficili mesi nel contrasto alla diffusione della pandemia e nell’erogazione di servizi sanitari. 

A ciò si aggiunge un primo significativo stanziamento di risorse economiche, volto a contrastare l’ormai evidente incapacità dell’attuale modello di remunerazione, basato sul “sistema del margine”, di garantire in un contesto di prezzi decrescenti, il mantenimento dell’equilibrio economico e adeguati standard di efficienza ed efficacia. 

Chissà che dopo tanti anni difficili non si stia finalmente aprendo per la Farmacia una nuova stagione.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Applicabile anche alle Holding Svizzere il regime “madre-figlia” per i dividendi in uscita dall’Italia.

Uncategorised Posted on Sun, March 21, 2021 10:36:58

POST 84/2021

Con la risposta all’interpello 135 pubblicata lo scorso 2 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso delle Holding svizzere e l’applicazione, o meglio la non applicazione della ritenuta alla fonte da parte della controllata italiana in sede di distribuzione di dividendi.

L’articolo 9 dell’Accordo firmato tra la comunità europea e la confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 prevede espressamente la non applicazione della ritenuta sui dividendi in uscita qualora:

a) la società madre detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società figlia per un minimo di due anni, e

b) una delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato membro e l’altra ha la residenza fiscale in Svizzera, e

c) nessuna delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppie imposizioni con tale Stato terzo, e

d) entrambe le società sono assoggettate all’imposta diretta sugli utili delle società, senza beneficiare di esenzioni ed entrambe adottano la forma di una società di capitali.

Con riferimento al punto d) nel caso di società elvetiche qualificate come “Holding Company” queste sono state recentemente (con decorrenza 1°gennaio 2020) oggetto di modifiche normative in ambito fiscale che hanno di fatto abrogato il regime applicabile alle società holding svizzere, le quali erano assoggettate esclusivamente alle imposte federali con l’applicazione di una imposta cantonale dello 0,075%. Si ricorda a tale riguardo che detti regimi di esenzione erano stati ampiamente criticati dalla Commissione Europea la quale aveva affermato che detti regimi, che concedono alle imprese particolari vantaggi fiscali per i redditi prodotti fuori dal territorio elvetico, devono considerarsi aiuti di stato e come tali incompatibili con il buon funzionamento dell’Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972.

Essendo venute meno queste condizioni agevolative, in quanto a partire dal 1° gennaio 2020 i redditi delle società holding svizzere vengono assoggettati a tutti e tre i livelli di tassazione diretta (federale, cantonale e municipale), l’Agenzia delle Entrate nella sua risposta all’interpello in questione ha ritenuto applicabile l’esenzione da ritenuta in uscita prevista dall’Articolo 9 dell’Accordo ai dividendi distribuiti dalla società figlia Italiana alla società mamma Holding Svizzera.     

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine