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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Decreto Sostegni: Art 14 – Terzo Settore.

Uncategorised Posted on Thu, April 01, 2021 10:52:45

POST 103/2021

L’art 14 del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) ha previsto l’incremento del fondo per il supporto degli Enti del Terzo settore rivolto alle Odv, alle Aps e alle Onlus, con 100 milioni di euro per il 2021; inoltre ha disposto la proroga al 31 maggio 2021 del termine entro il quale gli Enti del Terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni del Codice del terzo settore (dlgs 117/2017).

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso e Chioggia



Decreto Sostegni: Art 13 incremento fondo ultima istanza per professionisti.

Uncategorised Posted on Thu, April 01, 2021 10:50:49

POST 102/2021

L’art 13 del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) ha previsto il rifinanziamento per 10 milioni di euro, del Fondo per il reddito di ultima istanza, che era stato introdotto dall’articolo 44, D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), al fine di garantire il riconoscimento, per il mese maggio 2020, dell’indennità di 1.000 euro, in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Questo importo sarà riconosciuto ai professionisti iscritti agli ordini professionali, che abbiano;

  • percepito, nel 2018, un reddito non superiore a 35.000 euro;
  • percepito, nel 2018, un reddito compreso tra i 35.000 ed i 50.000 euro e che abbiano cessato, sospeso o ridotto la loro attività di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019 causa Covid.

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso e Chioggia



Decreto Sostegni: Art 10 – Indennità per i lavoratori stagionali, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

Uncategorised Posted on Thu, April 01, 2021 10:22:23

POST 101/2021

L’art 10 commi 1-9 del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) riconosce un’indennità pari a 2.400 euro, erogata dall’Inps, alle seguenti categorie di lavoratori in possesso di determinati requisiti:

  • dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 – data di entrata in vigore del DL 41/2021 – ed aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; non devono, inoltre, essere titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente, di Naspi, alla data di entrata in vigore del decreto);
  • dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (presenza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo o degli stabilimenti termali di durata complessiva di almeno 30 giorni; titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, sempre di durata di almeno 30 giorni, assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente; questi requisiti devono essere tutti cumulativamente soddisfatti);
  • dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e svolto l’attività, nel medesimo periodo, per almeno 30 giornate);
  • lavoratori intermittenti (che abbiano svolto l’attività per almeno 30 giorni nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021);
  • lavoratori autonomi occasionali (privi di partita Iva) (non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, titolari di contratti autonomi occasionali nel periodo tra il 1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 – che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo al 23 marzo 2021 – con accredito alla gestione separata Inps di almeno un contributo mensile);
  • incaricati alle vendite a domicilio (con reddito 2019 superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva, iscritti alla gestione separata Inps al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria);
  • lavoratori dello spettacolo (che risultino iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati al fondo dal 1 gennaio 2019 al 23 marzo 2021, se hanno percepito reddito non superiore a75.000 euro; con almeno 7 contributi giornalieri se hanno percepito reddito non superiore a 35.000 euro).

I lavoratori appartenenti alle categorie suddette, alla data della presentazione delle domanda, non devono essere titolari di pensione diretta o contratto di lavoro subordinato : fa eccezione soltanto il contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità.

Ai lavoratori che abbiano già beneficiato dell’indennità di 1.000 euro prevista dal DL Ristori, questa ulteriore indennità di 2.400 euro verrà erogata automaticamente dall’Inps, per gli altri, invece dovrà essere inoltrata domanda all’istituto di previdenza sociale entro il 30 aprile 2021.

Le indennità che non concorrono alla formazione del reddito non possono essere cumulate tra loro, ma sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla L 222/84.

L’art. 10, commi 10-15 rinnova anche l’indennità a favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Cip, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 67, comma 1, lettera m) del Tuir, che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività in conseguenza del Covid: si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche i rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

A differenza delle precedenti indennità, la misura del sostegno non è predeterminata, ma viene calcolata da Sport e Salute spa utilizzando i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda sulla piattaforma informatica, sulla base dei seguenti parametri:

  • ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui è riconosciuta una somma pari a 3.600 euro;
  • ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi in misura compresa tra i 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di 2.400 euro;
  • ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000 euro annui, spetta la somma di 1.200 euro.

Il bonifico sarà effettuato automaticamente da Sport e Salute spa per i soggetti già percettori dei precedenti contributi di analogo presupposto, per i nuovi verrà emanato un decreto che ne fisserà le modalità di richiesta.

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso e Chioggia



Le misure del decreto COVID per le farmacie.

Uncategorised Posted on Thu, April 01, 2021 08:37:35

POST 100/2021

Nel picco della terza ondata con circa 500 morti giornaliere, il Consiglio dei Ministri presieduto dal Presidente Draghi e su proposta dei Ministri Cartabia (Giustizia), Speranza (Salute), Brunetta (Pubblica Amm.ne) e Orlando (Lavoro), al fine di favorire il contenimento della pandemia in corso, nella serata di ieri (mercoledì 31 marzo) ha approvato un Decreto Legge (cd “Decreto Covid”) concernente misure urgenti in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Il Decreto, nel prorogare fino al 30 aprile 2021 l’applicazione di molte delle disposizioni del DPCM del 2 marzo 2021 e del Decreto Legge n.30/2021 e introduce anche alcune misure innovative.

Tra queste ve ne sono due di particolare rilievo per le Farmacie.

La prima prevede l’introduzione di uno “scudo penale” per tutti i soggetti vaccinatori e quindi, a seguito del Decreto sostegni, anche per quei farmacisti che eventualmente svolgeranno tale attività.

La seconda introduce l’obbligo vaccinale per tutto il personale medico-sanitario, inclusi i farmacisti.

In particolare circa lo “scudo penale” l’art. 3 del Decreto prevede l’impunibilità in caso di delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose (articoli 589 e 590 del Codice penale) verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria, qualora le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e alle relative circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute. 

Con riguardo invece all’obbligo vaccinale per il personale medico-sanitario, l’art. 4 del Decreto prevede che, stante la situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano vaccinale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, onde tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, salvo un accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale. 

La norma infatti precisa che la vaccinazione rappresenta un requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. 

È quindi prevista una rigorosa procedura al fine di garantire l’obbligatorietà.

Pertanto al fine di realizzare la campagna vaccinale obbligatoria:

  • entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente deve trasmettere l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede;
  • entro lo stesso termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano;
  • entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi, le regioni e le province autonome verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati;
  • ricevuta la segnalazione, l’azienda sanitaria locale di residenza invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o i motivi di una sua omissione o differimento;
  • in caso di mancata presentazione della documentazione, l’azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo;
  • in caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale;
  • decorsi invece inutilmente i termini, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza;
  • l’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2;
  • l’Ordine professionale di appartenenza comunica immediatamente la sospensione al datore di lavoro;
  • ricevuta la comunicazione, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, che non comportino un rischio di contagiosità, con il trattamento economico corrispondente alle mansioni esercitate;
  • quando invece l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato;
  • la sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

È facile attendersi che tali misure, da un lato, aumentino sia la platea dei soggetti disponibili a effettuare le vaccinazioni che il numero dei vaccinati, mentre dall’altro, contribuiscano a ridurre le occasioni di contagio. 

Si tratta comunque di due disposizioni dal forte impatto etico e legale, che denotano la determinazione del Governo nella gestione della crisi sanitaria e che potrebbero alimentare un significativo contenzioso.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



COVID: nuovo Decreto del Governo.

Uncategorised Posted on Thu, April 01, 2021 08:34:13

POST 99/2021

Il Consiglio dei Ministri ieri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. In particolare, secondo quanto risulta dal COMUNICATO STAMPA del GOVERNO la proroga riguarda:

  • l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
  • l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
  • la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.

Il testo prevede la possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri.
Il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato inderogabilmente, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Inoltre, il decreto:

  • esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative;
  • introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione);
  • stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe;
  • proroga al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, prevede norme sullo svolgimento dell’attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice della giustizia contabile;
  • proroga al 31 maggio 2021 il termine concernente le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (Calabria), con oneri a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • estende agli enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio 2021;
  • proroga dal 30 aprile al 15 giugno la scadenza entro la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri deve assegnare alle Regioni interessate il termine per adottare i provvedimenti per il riequilibrio finanziario;
  • dispone deroghe per lo svolgimento dei concorsi pubblici prevedendo lo svolgimento di una sola prova scritta e una orale, con modalità decentrate. Si prevedono inoltre modalità ulteriormente semplificate (prova orale facoltativa) per i concorsi relativi al periodo dell’emergenza sanitaria e la possibilità a regime per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. È esclusa l’applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di diritto pubblico. Inoltre, dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico;
  • consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell’emergenza pandemica da COVID-19. Si prevede espressamente che l’accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale sia subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l’accesso ai locali adibiti alle prove.