POST 100/2021

Nel picco della terza ondata con circa 500 morti giornaliere, il Consiglio dei Ministri presieduto dal Presidente Draghi e su proposta dei Ministri Cartabia (Giustizia), Speranza (Salute), Brunetta (Pubblica Amm.ne) e Orlando (Lavoro), al fine di favorire il contenimento della pandemia in corso, nella serata di ieri (mercoledì 31 marzo) ha approvato un Decreto Legge (cd “Decreto Covid”) concernente misure urgenti in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Il Decreto, nel prorogare fino al 30 aprile 2021 l’applicazione di molte delle disposizioni del DPCM del 2 marzo 2021 e del Decreto Legge n.30/2021 e introduce anche alcune misure innovative.

Tra queste ve ne sono due di particolare rilievo per le Farmacie.

La prima prevede l’introduzione di uno “scudo penale” per tutti i soggetti vaccinatori e quindi, a seguito del Decreto sostegni, anche per quei farmacisti che eventualmente svolgeranno tale attività.

La seconda introduce l’obbligo vaccinale per tutto il personale medico-sanitario, inclusi i farmacisti.

In particolare circa lo “scudo penale” l’art. 3 del Decreto prevede l’impunibilità in caso di delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose (articoli 589 e 590 del Codice penale) verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria, qualora le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e alle relative circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute. 

Con riguardo invece all’obbligo vaccinale per il personale medico-sanitario, l’art. 4 del Decreto prevede che, stante la situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano vaccinale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, onde tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, salvo un accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale. 

La norma infatti precisa che la vaccinazione rappresenta un requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. 

È quindi prevista una rigorosa procedura al fine di garantire l’obbligatorietà.

Pertanto al fine di realizzare la campagna vaccinale obbligatoria:

  • entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente deve trasmettere l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede;
  • entro lo stesso termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano;
  • entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi, le regioni e le province autonome verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati;
  • ricevuta la segnalazione, l’azienda sanitaria locale di residenza invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o i motivi di una sua omissione o differimento;
  • in caso di mancata presentazione della documentazione, l’azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo;
  • in caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale;
  • decorsi invece inutilmente i termini, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza;
  • l’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2;
  • l’Ordine professionale di appartenenza comunica immediatamente la sospensione al datore di lavoro;
  • ricevuta la comunicazione, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, che non comportino un rischio di contagiosità, con il trattamento economico corrispondente alle mansioni esercitate;
  • quando invece l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato;
  • la sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

È facile attendersi che tali misure, da un lato, aumentino sia la platea dei soggetti disponibili a effettuare le vaccinazioni che il numero dei vaccinati, mentre dall’altro, contribuiscano a ridurre le occasioni di contagio. 

Si tratta comunque di due disposizioni dal forte impatto etico e legale, che denotano la determinazione del Governo nella gestione della crisi sanitaria e che potrebbero alimentare un significativo contenzioso.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia