POST 105/2021
La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 8275 del 24 marzo 2021 ha ribadito il principio secondo cui “Le liberalità indirette, non formalizzate in atti pubblici, sono rimaste imponibili anche nell’ambito della nuova imposta” di donazione di cui al D.L. 262/2006″.
Le donazioni indirette, che si concretano nella maggior parte dei casi in situazioni nelle quali non vi è un atto scritto (es. bonifico bancario, intenzionale decorso di un termine di prescrizione o di usucapione), sono dunque soggette a tassazione anche se non esplicate in un atto scritto.
Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso