POST 111/2021
Con risoluzione ministeriale n. 29/E del 30 aprile 2021, sono stati istituiti i codici per il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, ai sensi dell’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nonché per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, ai sensi dell’articolo 6- bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
In particolare, i codici tributo sono i seguenti:
- “1857” denominato “Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione – art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”, per il versamento delle tre rate dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione;
- “1858” denominato “Imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati – art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”, per il versamento delle tre rate dell’imposta sostitutiva dovuta in caso di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni di controllo e collegamento;
- “1859” denominato “Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione – settori alberghiero e termale – art. 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23”, per il versamento delle tre o sei rate (a seconda del superamento o meno dei 3 milioni di euro) per l’eventuale affrancamento del saldo attivo derivante dalla “rivalutazione gratuita” per le imprese operanti nei settori alberghiero e termale.
Si ritiene che il codice istituito per la rivalutazione possa essere utilizzato anche per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali.
La risoluzione, inoltre, ricorda che gli importi da versare possono essere compensati ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso Montebelluna