POST 114/2021
L’articolo 7 del D.L. n. 34 del 2019 ha introdotto l’agevolazione fiscale consistente nell’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di Euro 200 ciascuna in caso di trasferimento di interi fabbricati in favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobile che procedano alla demolizione e ricostruzione del fabbricato.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 305 del 29 aprile 2021 ha chiarito quali siano le condizioni necessarie per l’applicazione della suddetta agevolazione:
a) acquisto effettuato entro il 31 dicembre 2021 da imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di edifici;
b) acquisto di un intero fabbricato indipendentemente dalla natura dello stesso;
c) entro 10 anni dalla data d’acquisto l’acquirente deve provvedere:
– alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato, anche con variazione volumetrica, conforme alla normativa antisismica e in classe energetica A o B;
– ad eseguire interventi di “manutenzione straordinaria”, “interventi di restauro e risanamento conservativo” o “interventi di ristrutturazione edilizia”;
– all’alienazione delle unità immobiliari il cui volume complessivo superi i 75% del volume dell’intero fabbricato.
Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso