POST 122/2021
In sede di conversione del Decreto Sostegni sono stati introdotti dei commi aggiuntivi alla versione di origine che hanno confermato le agevolazioni, fornendo ulteriori precisazioni sulla fruizione delle stesse ed escluso alcune categorie di beneficiari.
Art 1, comma 5 bis – impignorabilità del contributo a fondo perduto.
Il comma 5 bis, è stato introdotto in sede di conversione in Legge e fornisce la precisazione che il contributo a fondo perduto non può essere pignorato (integrazione post 117/2021 del 21 maggio 2021).
Art 1, comma 10 – rinvio lipe e dichiarazione annuale Iva precompilate.
Con il comma 10 è stata rinviata la predisposizione della dichiarazione annuale Iva e delle liquidazioni periodiche precompilate da parte dell’Agenzia delle Entrate: la prima sarà disponibile soltanto a partire dal 1 gennaio 2022, mentre le liquidazioni periodiche iva precompilate saranno messe a disposizione dal 1 luglio 2021 – anziché 1 gennaio 2021 come doveva essere in origine (integrazione post 95/2021).
Art 1, comma 11 nessun ristoro per operatori comparto alimenti bevande – platea più ristretta per i comuni con santuari.
Il comma 11 sopprime le norme del precedente decreto Ristori che avevano introdotto un contributo a fondo perduto ai soggetti con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali di alimenti e bevande.
Il medesimo comma 11 ha ristretto la platea dei comuni sedi di Santuari beneficiari di un contributo a fondo perduto, stabilendo che il sostegno per compensare il mancato introito per l’arrivo dei turisti, spetti soltanto ai comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti. Sono esclusi da tale disposizione sul numero minimo di abitanti, i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, situati nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.
Art 1, comma 17 bis – proroga 2021 compensazioni crediti – cartelle PA
Con il comma 17 bis viene riconosciuta, anche per l’anno 2021, la possibilità di compensare i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione con le cartelle esattoriali affidate all’agenzia della riscossione entro il 31 ottobre 2020.
Art 1 – ter contributo a fondo perduto per le start up.
I titolari di reddito di impresa che hanno aperto la partita iva nel periodo che va dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 ed hanno iniziato l’attività in camera di commercio nel 2019, se non hanno potuto beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dal decreto sostegno, perché il calo del fatturato medio 2020 non è stato almeno pari al 30% del fatturato medio del 2019, possono contare su un contributo a fondo perduto della misura massima di 1.000 euro, purchè siano rispettate le altre condizioni di accesso previste dall’art. 1.
Federica Salvagno
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso e Chioggia