POST 126/2021
La Legge n. 69 del 21 maggio 2021, che ha convertito il Decreto “Sostegni”, all’art. 37 prevede il nuovo Fondo a sostegno delle grandi imprese in difficoltà per l’emergenza Pandemica. Il Fondo avrà una dotazione di 200 milioni ed erogherà prestiti con la durata massima di 5 anni.
La norma è rivolta alle grandi imprese con 250 o più dipendenti, un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro, ma sono escluse banche e assicurazioni.
il fondo opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti agevolati, ma solo a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale del prestito nel termine massimo di 5 anni.
I finanziamenti sono concessi nei limiti di quanto previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia.
Sono considerate “in temporanea difficoltà”, le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di “difficoltà”, ma che presentano prospettive di ripresa dell’attività. Non possono accedere agli interventi, invece, le imprese che si trovavano già in “difficoltà” alla data del 31 dicembre 2019.
Si ricorda che in base alle Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015 si considerano “in difficoltà” le imprese che:
- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora la società abbia perso più della metà dei fondi propri per perdite cumulate;
- le imprese oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei loro creditori;
- le imprese che abbiano ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbiano ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbiano ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e siano ancora soggette a un piano di ristrutturazione;
- le imprese nelle quali negli ultimi 2 anni, i rapporti debito/patrimonio netto contabile siano stati superiori a 7,5 e i quozienti di copertura degli interessi siano stati inferiori a 1,0.
Le somme erogate godono di prededuzione in sede di rimborso e possono essere concessi finanziamenti anche alle imprese in amministrazione straordinaria.
L’aiuto concesso deve essere rivolto alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato.
Si attendono ora i decreti attuativi contenenti le modalità e le condizioni di accesso alle agevolazioni, tenendo anche conto che l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea.
Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso Montebelluna