POST 130/2021
L’articolo 18 del D.L. 73/2021 (c.d. decreto Sostegni-bis), intervenendo sull’articolo 26 del DPR 633/72, ha modificato la disciplina di emissione delle note di variazione IVA quando, il debitore insolvente, risulta assoggettato ad una procedura concorsuale.
Con la modifica introdotta, infatti, risulta possibile emettere la nota di variazione IVA in diminuzione, in caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente assoggettato a procedura concorsuale, fin dall’apertura della procedura, senza doverne attendere l’infruttuosa conclusione. Il nuovo testo normativo precisa, infatti, che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale: (i) dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento, (ii) dal provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, (iii) dal decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, (iv) dal decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria della grandi imprese in crisi.
Resta invariata la disciplina prevista per le altre procedure di risoluzione della crisi (introdotta dal DLgs. 175/2014), che prevede l’emissione delle note di variazione in diminuzione a partire dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis della legge fallimentare.) o dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato (ai sensi dell’art. 67, comma 3 , lettera d) della legge fallimentare).
È evidente che, nel caso in cui il corrispettivo sia successivamente pagato nell’ambito della procedura concorsuale, scatterà l’obbligo di effettuare la corrispondente variazione in aumento (previsione statuita dal nuovo comma 5-bis dell’articolo 26 del DPR 633/72).
Le nuove disposizioni si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 26 maggio 2021.
Andrea Boschi
Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso