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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Decreto Sostegni Bis: Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Uncategorised Posted on Wed, June 09, 2021 11:01:43

POST 137/2021

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nr. 123 del 25/05/2021 del DL nr. 73 (decreto sostegni bis) è stato riproposto il c.d. bonus sanificazione/acquisto DPI”per le spese sostenute nel periodo giugno-agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti di lavoro/strumenti utilizzati e l’acquisto di DPI/altri dispositivi di protezione per la salute di lavoratori e utenti.

  • Beneficiari: titolari di reddito di impresa, gli esercenti attività artistica e professionale, gli enti non commerciali (inclusi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) e le strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale (b&b, case vacanze per affitti brevi) se in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater, c.4, del Dl 34/2020, cd “Decreto Rilancio”.
  • Spese ammesse all’agevolazione:
  • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai sopra citati soggetti;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE;
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
  • Misura del credito d’imposta: 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario.

Il credito d’imposta:

  • E’ utilizzabile nel mod. redditi 2022 o in compensazione nel mod. F24, ma non è cedibile a terzi;
  • Non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
  • Non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, c.5,TUIR

Con successivo provvedimento del direttore dell’A.E. verranno stabiliti i criteri e le modalità attuative dell’agevolazione.

Mirca Segato e Valentina Sette

Epica Servizi Contabili



Decreto Sostegni Bis -Acquisto prima casa: agevolazioni fino al 30 giugno 2022 per i giovani con meno di 36 anni.

Uncategorised Posted on Wed, June 09, 2021 10:51:45

POST 136/2021

Il Decreto Sostegni bis, all’art. 64, prevede nuove agevolazioni a favore dei soggetti con meno di 36 anni che intendono acquistare una casa di abitazione.

L’agevolazione si applica agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà dei soli immobili “prima casa” (*), esclusi gli immobili classificati catastalmente come A1, A8 e A9, e consiste nella esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.

La medesima esenzione si applica anche agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, sempre in riferimento ad immobili “prima casa”.

L’esenzione può essere richiesta esclusivamente dai soggetti che non hanno ancora compiuto i 36 anni d’età nell’anno in cui viene stipulato il rogito dell’immobile e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Se l’atto è soggetto ad imposta sul valore aggiunto, agli acquirenti spetta un credito d’imposta pari all’importo dell’iva dovuta sull’acquisto. Tale credito non può essere chiesto a rimborso, ma può essere utilizzato in compensazione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione e donazione derivanti da atti stipulati o denunce presentate successivamente all’acquisizione del credito, nonché in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alle dichiarazioni da presentare successivamente al rogito, o comunque utilizzato in compensazione nel modello F24.

Fermi restando i requisiti sopra esposti in relazione ai soggetti beneficiari e agli immobili oggetto dell’agevolazione, è inoltre prevista l’esenzione dall’imposta sostitutiva dell’0,25 per cento su mutui e finanziamenti stipulati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dei suddetti immobili.

Le agevolazioni si applicano esclusivamente agli atti stipulati dal 28 maggio 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni Bis) al 30 giugno 2022.

Il Decreto Sostegni Bis prevede inoltre alcune novità per l’accesso al Fondo di Garanzia su mutui ipotecari per la prima casa da parte dei giovani che non hanno compiuto i 36 anni d’età e con un ISEE inferiore a 40.000 euro.

In tali casi la percentuale di copertura della garanzia del Fondo può essere incrementata fino alla misura massima dell’80 per cento della quota capitale.

La disposizione si applica alle domande presentate a decorrere dal 27 giugno (30° giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto Sostegni Bis) e fino alla data del 30 giugno 2022.

(*) Come definiti dalla nota II-bis art. 1 Tariffa, Parte Prima, del D.P.R. 131/1986.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso