POST 137/2021
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nr. 123 del 25/05/2021 del DL nr. 73 (decreto sostegni bis) è stato riproposto il c.d. “bonus sanificazione/acquisto DPI”per le spese sostenute nel periodo giugno-agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti di lavoro/strumenti utilizzati e l’acquisto di DPI/altri dispositivi di protezione per la salute di lavoratori e utenti.
- Beneficiari: titolari di reddito di impresa, gli esercenti attività artistica e professionale, gli enti non commerciali (inclusi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) e le strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale (b&b, case vacanze per affitti brevi) se in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater, c.4, del Dl 34/2020, cd “Decreto Rilancio”.
- Spese ammesse all’agevolazione:
- sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai sopra citati soggetti;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE;
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
- Misura del credito d’imposta: 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario.
Il credito d’imposta:
- E’ utilizzabile nel mod. redditi 2022 o in compensazione nel mod. F24, ma non è cedibile a terzi;
- Non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
- Non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, c.5,TUIR
Con successivo provvedimento del direttore dell’A.E. verranno stabiliti i criteri e le modalità attuative dell’agevolazione.
Mirca Segato e Valentina Sette
Epica Servizi Contabili