POST 139/2021
Il comma 1 dell’articolo 20 del decreto legge 73/2021 estende anche ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro la possibilità di compensare in unica soluzione mediante modello F24 il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli rientranti nell’allegato A alla Legge 232/2016 effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021.
Si ricorda che tale credito d’imposta è pari al 10% degli investimenti effettuati ed è utilizzabile in compensazione dall’esercizio di entrata in funzione dei beni.
Il comma 1054 della legge 178/2020 prevedeva già la possibilità di utilizzare tale credito in compensazione in un’unica quota annuale ma solo per i soggetti con ricavi o compensi inferiori ai 5 milioni di euro, mentre per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro il credito d’imposta andava utilizzato in compensazione in tre quote annuali costanti.
Si ricorda che il credito d’imposta maturato sugli investimenti in beni immateriali diversi da quelli inclusi nell’allegato B alla Legge 232/2016 resta fruibile in unica soluzione solo dai soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.
Laura Barbieri
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso