POST 146/2021
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18610 depositata il 30 giugno u.s. ha affrontato lo spinoso tema della concessione “abusiva” del credito da parte degli intermediari finanziari alle imprese in crisi, della conseguente responsabilità di quest’ultimi nei confronti dell’impresa debitrice e dei creditori nonchè della legittimazione del curatore fallimentare ad agire in giudizio a tutela della prima e dei secondi.
La Corte circostanzia in primis i termini dell’illecito dell’operatore bancario che concede o rinnova incautamente linee di credito in favore dell’impresa insolvente o in crisi ponendo l’accendo sull’obbligo di valutare con prudenza da parte dell’istituto bancario la concessione del credito ai soggetti finanziati. L’attività di concessione del credito, ove abusiva, concorre, infatti, a integrare un danno sia per il patrimonio dell’impresa finanziata, giacché il nuovo o reiterato finanziamento ne diminuisce la consistenza patrimoniale e ne incrementa le partite generate della continuazione dell’attività, sia nei per i creditori dell’impresa.
Quanto al discrimine fra l’erogazione di credito fisiologica e quella patologia la Corte dà rilievo all’elemento della ragionevolezza e fattibilità dei piani aziendali di risanamento che devono essere tali da consentire, ex ante, alla banca una informata e consapevole valutazione circa la capacità del debitore di superare la crisi.
Al verificarsi dei profili di responsabilità sopra descritti viene riconosciuta al curatore fallimentare la legittimazione ad agire sia a tutela dell’impresa che del credito creditorio nel suo complesso per ottenere il risarcimento dei danni patiti.
Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso