POST 160/2021
Con una recente sentenza, la numero 17904 del 23 giugno 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito a quale debba la tassazione in termini di imposta di registro per il preliminare di compravendita di partecipazione in società.
Attraverso la pronuncia in commento i giudici di legittimità hanno espresso un principio rilevante stabilendo in sintesi che un preliminare non può essere tassato ai fini dell’imposta di registro in misura maggiore a quanto sarebbe tassato il contratto definitivo essendo la sequenza preliminare – contratto definitivo un’unica manifestazione di capacità contributiva.
Nel caso di specie i giudici hanno ritenuto non corretta l’applicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’articolo 10 del TUR (Testo Unico Registro) il quale rimanda all’articolo 9 parte prima della tariffa allegata nei casi in cui i contratti preliminari abbiano natura residuale prevendendo in tal caso l’applicabilità dell’imposta di registro nella misura del 3% per gli atti aventi contenuto patrimoniale.
Secondo l’Ufficio al contratto preliminare di cessione di partecipazioni sociali doveva applicarsi alle somme date come acconto una imposta di registro con aliquota del 3%.
Tale interpretazione risulta però errata secondo la Cassazione perché nel caso del contratto preliminare di compravendita di quote societarie non deve farsi riferimento all’articolo 10 bensì all’articolo 11 ovvero all’articolo 2 del TUR ( a seconda che il preliminare sia redatto per scrittura privata autenticata/atto pubblico ovvero per tramite di scrittura privata non autenticata) che prevedono la registrazione in termine fisso per i contratti aventi ad oggetto la negoziazione di quote in società o enti, contratti tra i quali debbono essere ricompresi anche i preliminari in quanto non vi è possibilità di considerarli “staccati” dal contratto definitivo.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine