POST 165/2021
L’articolo 8 comma 1 della Legge n. 106 del 23.07.2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis”, prevede misure a favore degli esercenti attività d’impresa nel settore del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria.
La misura era già stata introdotta per l’anno 2020 dal “Decreto Rilancio”, ma non è mai divenuta operativa per mancanza di decreti attuativi.
Con le nuove norme è previsto per il 2021 un credito d’imposta, pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nelle tre annualità precedenti, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato solo in compensazione.
I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta dovranno presentare apposita comunicazione con modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso Montebelluna