POST 168/2021
L’articolo 14 del decreto sostegni Bis convertito dalla Legge n. 106 del 24 luglio 2021 prevede ai commi 1 e 2 che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società Start Up innovative ex articolo 25 comma 2 del DL 179/2012 sottoscritte tra il 1° giugno 2021 ed il 31 dicembre 2015 sono esenti dalle imposte sui redditi a patto che la partecipazione, qualificata o non qualificata, sia stata detenuta per un periodo minimo di tre anni.
Il comma 3 invece introduce un ulteriore agevolazione che riguarda le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società commerciali che vengono reinvestite in start up innovative. Anche in questo caso vi è l’esenzione dalle imposte sui redditi per i predetti guadagni a patto che:
– le azioni o quote di partecipazione in società commerciali residenti e non residenti siano state acquistate mediante la sottoscrizione di capitale sociale;
– le plusvalenze realizzate siano reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale;
– il reinvestimento avvenga entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza.
Si evidenzia infine come l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo in commento sia tuttavia subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione Europea richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine