POST 167/2021
L’articolo 19 del decreto sostegni Bis convertito dalla Legge 106 del 24 luglio 2021 introduce due importanti benefici fiscali:
a. proroga della trasformazione delle DTA in crediti fiscali a seguito di cessione di crediti deteriorati effettuate fino al 31.12.2021;
b. istituzione della cd. Super ACE per favorire la patrimonializzazione delle imprese.
Come detto viene prevista la proroga al 31 dicembre 2021 dell’articolo 44-bis del Dl 34/2019 il quale disciplina la possibilità di trasformare in credito di imposta (utilizzabile anche in compensazione o richiesto a rimborso) le attività per imposte anticipate (DTA – Deferred Tax Assets) riferibili a perdite fiscali non ancora utilizzate e alle eccedenze ACE, subordinate alla cessione a titolo oneroso di crediti “deteriorati” entro il 31.12.2021.
Condizione per accedere all’agevolazione è la cessione entro il 31.12.2021 di crediti pecuniari (sia di natura commerciale che finanziaria) verso debitori “inadempienti”.
Si ricorda che il credito si considera deteriorato ai fini della norma agevolativa quando risulta scaduto da oltre 90 giorni rispetto alla data in cui era dovuto il pagamento.
La data di efficacia della cessione corrisponde alla data di efficacia “giuridica” della cessione e non alla data di rilevanza contabile della cancellazione del credito in bilancio.
Sempre l’articolo 19 nei commi da 2 a 7 introduce una ulteriore misura agevolativa volta ad incentivare la patrimonializzazione delle imprese nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, quindi per il periodo di imposta che termina al 31.12.2021 per i soggetti «solari».
Questo incentivo si innesta sul collaudato meccanismo dell’ACE e prevede l’applicazione di un coefficiente di remunerazione del 15% sull’ammontare incrementativo del capitale proprio fino ad una variazione massima pari a 5 milioni di euro.
In altre parole per i soggetti IRES il beneficio fiscale è ravvisabile in 36 euro per ogni 1.000 euro di incremento fino ad un ammontare massimo di 180 mila euro (nel caso di incremento pari al limite massimo di 5 milioni di euro).
I soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione in commento sono i medesmi soggetti che beneficiano dell’ACE ordinaria di cui all’articolo 1 del Dl 201/2011 ovvero le società di capitali, gli enti commerciali, gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
Oltre all’ordinaria modalità di variazione in diminuzione della base imponibile, la misura agevolativa prevede, al suo comma 3, la possibilità di optare per l’utilizzo del beneficio ACE attraverso un credito di imposta che può essere:
– utilizzato in compensazione;
– ceduto a terzi;
– chiesto a rimborso.
La disciplina della cd. Super ACE prevede un «periodo minimo di permanenza» (di fatto fino al 31.12.2023 per i soggetti solari) della variazione in aumento del capitale proprio da cui è derivato il diritto a beneficiare dell’agevolazione.
Qualora il periodo minimo non venga rispettato la norma agevolativa prevede un meccanismo di recapture proporzionale al beneficio fiscale fruito.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine