Blog Image

EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Contributo a fondo perduto da erogare al locatore per la riduzione dell’importo del canone di locazione: istanza entro il 6 settembre 2021.

Uncategorised Posted on Thu, August 12, 2021 15:38:34

POST 174/2021

Entro il 6 settembre 2021, è possibile inviare le richieste per ottenere il contributo a fondo perduto per i locatori che decidono di ridurre i canoni di locazione per gli inquilini di abitazioni principali. 

Si tratta di una agevolazione concessa per il 2021 dal decreto Ristori e resa operativa dall’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione del provvedimento Prot. n° 180139/2021 con cui ha approvato anche il relativo modello di istanza e le istruzioni per la compilazione.

Più precisamente la norma in questione riconosce al locatore un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, a condizione che:

  • la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data;
  •  l’immobile adibito a uso abitativo sia situato in un comune ad alta tensione abitativa e costituisca l’abitazione principale del locatario;
  • il contratto di locazione sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l’anno 2021 o per parte di esso;
  • la rinegoziazione con riduzione del canone sia comunicata, entro il 31 dicembre 2021, all’Agenzia delle entrate tramite il modello RLI;
  • la rinegoziazione abbia una decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.

Tale contributo è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

Nel caso di più locatori per il medesimo contratto, ciascun locatore dovrà presentare l’istanza per richiedere il contributo spettante per la propria quota di possesso dell’immobile.

Il contributo spetta sia ai locatori persone fisiche non titolari di partita IVA, sia ai locatori, persone fisiche o soggetti diversi, titolari di partita IVA.

L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore.

Successivamente al 31 dicembre 2021, in base alle rinegoziazioni indicate nelle istanze e poi effettivamente accordate e debitamente comunicate, l’Agenzia procederà all’erogazione dei contributi spettanti.

Qualora le risorse stanziate per il contributo risulteranno inferiori all’ammontare complessivo dei contributi spettanti in base alle istanze validamente presentate nel periodo utile, l’Agenzia delle entrate provvederà all’erogazione mediante riparto proporzionale, sulla base del rapporto tra l’ammontare dei fondi disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti dai locatori.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

Daniele Agosti

Studio EPICA – Treviso



Crisi d’impresa, composizione negoziata: ulteriore chance per ripartire.

Uncategorised Posted on Thu, August 12, 2021 10:30:36

POST 173/2021

Lo schema del DL approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 5 agosto prevede l’introduzione di un nuovo istituto per consentire all’imprenditore in difficoltà di trovare la miglior strada percorribile per raggiungere accordi con i propri creditori in modalità del tutto stragiudiziale.

Infatti, con l’intento di introdurre misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 ha prodotto, ravvisata l’esigenza di introdurre nuovi strumenti che incentivino le imprese a individuare le alternative percorribili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale, per l’imprenditore che dovesse trovarsi in condizioni di “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza”, che rende probabile la crisi o l’insolvenza, il (proponendo) legislatore apre dal prossimo 15 novembre la possibilità di accedere a un procedimento volontario avente natura riservata e stragiudiziale.

Tale istituto è accessibile mediante presentazione di apposita domanda alla Camera di Commercio tramite un portale dedicato di nuova istituzione (art. 3), in esito alla quale viene nominato un professionista esperto indipendente in materia di crisi di impresa che sarà incaricato di valutare la percorribilità del risanamento aziendale e/o la ristrutturazione dei debiti indicando e assistendo l’imprenditore nelle scelte strategiche da attuarsi e nelle contrattazioni con i creditori.

Detto professionista riveste la funzione di mero professionista esperto in materia che svolge attività di consulenza al fine di agevolare le trattative tra i soggetti interessati.

In nessuno modo egli può sostituirsi all’imprenditore, che mantiene interamente la gestione dell’azienda.

Il carattere volontario e riservato dell’istituto consente che venga rispettata la più stretta riservatezza sulle trattative e informazioni tutte che dovessero essere fornite dall’imprenditore all’esperto e ai creditori, tanto che l’esperto non può essere chiamato a deporre da alcuna autorità in merito.

Altro aspetto certamente importante di tale istituto è che unitamente all’istanza di accesso alla composizione negoziata può essere presentata in Tribunale domanda di applicazione di misure protettive del patrimonio, sicché dalla data di pubblicazione di tali misure i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore (su questo inciso vi sono alcuni dubbi in tema di par condicio creditorum), né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività di impresa.

Inoltre, il legislatore punta sulla rapidità della composizione in quanto se entro 180 giorni dalla nomina dell’esperto non sono raggiunti gli accordi, la domanda viene cancellata (salvo espressa volontà sia dell’imprenditore, sia dei soggetti interessati).

Al termine delle trattative, l’imprenditore ha diverse possibilità:

  1. Possibilità di superamento della condizione di squilibrio stragiudizialmente
  2. Concludere accordi con i creditori se questi garantiscono la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni (con riduzione sanzioni e interessi tributari e concessione di dilazione di pagamento dei debiti tributari sino a 72 rate);
  3. Concludere una convenzione di moratoria;
  4. Concludere un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori e esperto, che produce i medesimi effetti di cui all’art. 67, co. 3, lett. d), L.F. (piani attestati di risanamento), senza necessità dell’attestazione;
  5. Accesso alle procedure alternative al fallimento già esistenti
  6. accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis, 182-septies, 182-novies (di nuova istituzione con il DL in commento), L.F.;
  7. predisposizione piano attestato di risanamento ex art. 67, co. 3, lett. d), L.F.;
  8. proporre domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 18 del DL in commento);
  9. accedere alle altre procedure concorsuali.

In conclusione e in sintesi, alcune delle caratteristiche dell’istituto in esame:

  1. Possibilità di accedere a un istituto completamente stragiudiziale;
  2. Assistenza da parte di un professionista esperto indipendente in materia di crisi di impresa;
  3. Velocità del procedimento;
  4. Possibilità di adozione di misure protettive sul patrimonio in pendenza di trattative;
  5. Possibilità (su autorizzazione del Tribunale) di contrarre finanziamenti prededucibili;
  6. Estrema riservatezza sulle informazioni assunte dai soggetti interessati in pendenza della composizione;
  7. Impossibilità per gli istituti di credito di revocare gli affidamenti bancari a causa dell’accesso alla composizione negoziata;
  8. In caso di raggiungimento di accordo, riduzione interessi e sanzioni tributarie;
  9. Impossibilità di dichiarazione di fallimento nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della domanda e la conclusione del procedimento.

Non resta che attendere la pubblicazione del DL nella sua formulazione definitiva per comprendere se tutti tali aspetti sono confermati.

Marco Bolognesi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Concordato con cessione di beni: la Cassazione conferma l’autonomia privata dell’imprenditore.

Uncategorised Posted on Thu, August 12, 2021 10:23:19

POST 172/2021

Con la recente ordinanza nr. 21815/2021 gli ermellini hanno confermato che il carattere essenziale del concordato preventivo è l’autonomia privata dell’imprenditore.

Invero, il tema sul quale è stato chiesto l’intervento della Suprema Corte attiene alla nomina da parte del Tribunale in sede di omologa del concordato di un Collegio di Liquidatori per la gestione della cessione dei beni senza tener conto che nella domanda presentata dall’imprenditore vi fosse già l’indicazione di un professionista individuato allo scopo.

Il ricorso per Cassazione è stato accolto e il decreto di nomina cassato, facendo forza sui seguenti punti:

  • A norma dell’art. 182, co. 1, L.F. “se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori […] e determina le altre modalità di liquidazione”;
  • Detta norma valorizza l’autonomia privata nella determinazione del contenuto di tale forma di concordato preventivo, ciò in consonanza con la natura prevalentemente contrattuale che caratterizza il concordato preventivo e, conseguentemente, con il decisivo rilievo attribuito alla volontà dei creditori e al loro consenso informato;
  • Il Tribunale assolve a un compito che assume natura propriamente integrativa (o tutoria) rispetto alla volontà negoziale delle parti interessate alla cessio bonorum;
  • L’indicazione di un nominativo quale liquidatore da parte dell’imprenditore riveste i tratti e la portata della designazione vincolante, ove peraltro rimanga rispettosa, s’intende, dei già richiamati requisiti di professionalità e di indipendenza che sono prescritti dalla legge fallimentare.

Granitico dunque l’orientamento della Suprema Corte che si era già trovata a decidere sul tema (Cass., S.U., n. 19506/2008, Cass. n. 15699/2011, Cass. n. 1237/2013), e che mette nero su bianco l’erroneità dell’orientamento della giurisprudenza di merito che sovente ritiene di poter procedere con la nomina del Liquidatore, senza peraltro debitamente motivare la diversa nomina (imposta), ancorché l’imprenditore ne abbia individuato già uno.

Arresto decisamente positivo per l’imprenditore, che comunque non è esonerato dall’individuare quale liquidatore un professionista esperto e in possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza

Marco Bolognesi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia