POST 175/2021
Tra le diverse agevolazioni alle imprese contenute nel “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021, convertito nella Legge n. 106 del 23 luglio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.»), si distingue il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di nuovi farmaci, inclusi quelli vaccinali.
In particolare l’art. 31, commi 1-5, della norma stabilisce a favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci nuovi, inclusi i vaccini, un credito d’imposta nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.
Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, così come indicati dall’art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero: a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto; b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati; c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Va osservato che tali costi, pur essendo inclusi nell’art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono tuttavia esplicitamente esclusi dal Decreto Sostegni bis dalle spese ammissibili; d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
L’art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 fissa percentuali differenziate per l’intensità dell’aiuto, variando la quota di costi ammissibili sul totale che può essere soggetta a misure di sostegno.
Nello specifico è previsto che l’intensità di aiuto per ciascun beneficiario non superi: il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale; il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale; il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale; il 50% dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.
Con riferimento alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale, l’intensità di aiuto può essere aumentata fino a un’intensità massima dell’80% dei costi ammissibili come segue: del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese; del 15% se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: i) il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell’accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili, o prevede la collaborazione effettiva tra un’impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell’ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca; ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito. Per gli studi di fattibilità le intensità di aiuto possono essere aumentate del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese.
Il credito d’imposta del 20% non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
Il credito spetta alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con l’Italia (Decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996).
Il credito d’imposta spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in compensazione con mod. F24 (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES e IRAP e non rileva ai fini della deducibilità di interessi passivi e altri componenti negativi (come prevista dagli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR).
Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia