POST 195/2021
L’Agenzia delle Entrate ha approvato, con provvedimento 262282/2021, il modello di comunicazione con relative istruzioni per la fruizione del bonus “Tessile e moda”.
Si ricorda che il bonus è riconosciuto ai soggetti operanti nel settore del tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria e consiste in un credito d’imposta pari 30% del valore delle rimanenze finali dei periodi in corso al 10.03.2020 e 31.12.2021 (quindi al 31.12.2020 e 31.12.2021 per i soggetti con esercizio “solare”) eccedente la media del triennio precedente.
I 40 codici attività destinatari della misura sono stati individuati dal MISE con decreto del 27.07.2021, cui si rinvia.
Nelle istruzioni per la compilazione della comunicazione viene precisato che il codice può essere prevalente o non prevalente e in presenza di più attività, occorrerà considerare il codice corrispondete all’attività, tra queste, prevalente.
La comunicazione contiene una parte molto sintetica che riguarda l’indicazione dei dati identificativi del beneficiario, i dati quantitativi quali le rimanenze finali, la media dei tre periodi d’imposta precedenti e il credito d’imposta ed i quadri successivi inerenti: (i) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa il rispetto dei limiti del Quadro temporaneo (in ambito «impresa unica» secondo la nozione europea), (ii) l’indicazione dei codici fiscali delle altre imprese con le quali il dichiarante si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica ed (iii) il quadro che deve essere compilato solo se il credito d’imposta richiesto è superiore a 150.000 euro, ai fini della verifiche antimafia.
Per la piena operatività della misura ora manca solo l’autorizzazione da parte della Commissione UE ed il successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che stabilità i termini per l’invio delle comunicazioni.
Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso Montebelluna