POST 202/2021
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29913, depositata il 25 ottobre 2021 si è pronunciata sulla dibattuta questione dell’obbligatorietà o meno dell’iscrizione alla gestione commercianti di una società che svolga attività di gestione immobiliare.
La Corte, cassando la sentenza emessa dalla Corte d’Appello e condividendo le ragioni del socio amministratore della Snc, ha ricordato che, ai sensi dell’art. 29 della L. 160/1975, l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sussiste solo ove sia accertato il presupposto della prestazione di un’attività lavorativa abituale all’interno dell’impresa, sia essa svolta in forma individuale o societaria.
Alla luce di un tanto la Corte ha:
a) ritenuto che l’attività di mera riscossione dei canoni di locazione non costituisce attività d’impresa, indipendentemente dal fatto che la forma scelta per esercitarla sia quella di una società commerciale, salvo il caso in cui non si provi che l’attività svolta è quella di intermediazione immobiliare;
b) enunciato il seguente principio di diritto: “Presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è… lo svolgimento di un’attività commerciale; va escluso che ricorra il presupposto dello svolgimento di attività commerciale nel caso di una società di persone che eserciti un’attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di costruzione”.
Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso