POST 210/2021
Lo
scorso 10 novembre il Consiglio dei Ministri ha emesso il Decreto 157/2021 che
modifica profondamente i controlli previsti in tema di super bonus e di
detrazioni ordinarie nel settore edilizia. Al Decreto è subito seguito da un
apposito Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate che ha permesso
l’immediata entrata in vigore delle nuove disposizioni, che risultano quindi
applicabili da venerdì scorso, 12 novembre.
Queste
le principali novità introdotte dal decreto.
In
caso di super bonus, il visto di conformità è ora sempre
obbligatorio: viene richiesto nel caso di sconto in fattura e di cessione
del credito, ed ora anche nel caso in cui il contribuente beneficia direttamente
della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
Il
visto di conformità non è richiesto solo nel caso in cui il contribuente
presenta direttamente la dichiarazione dei redditi all’agenzia delle entrate,
ovvero tramite sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, e utilizza
la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
In
caso di detrazioni ordinarie, il visto di conformità viene ora
reso obbligatorio per tutti i casi in cui il contribuente intende optare per
la cessione del credito e per lo sconto in fattura. Nessun visto di
conformità è invece previsto nel caso in cui il contribuente beneficia
direttamente della detrazione d’imposta in dichiarazione.
Viene
inoltre previsto che i tecnici abilitati devono ora asseverare la congruità
delle spese sostenute ai sensi dell’art. 119 comma 13-bis del dl 34/2020
(quindi come nel caso di super bonus) anche in tutti i casi in cui il
contribuente intenda cedere il credito o utilizzare lo sconto in fattura, anche
in relazione alle detrazioni ordinarie.
Il
Decreto stabilisce che la congruità delle spese sostenute dovrà ora essere
asseverata, oltre che in base ai prezziari già previsti, anche in base ai
valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con Decreto del
Ministero della transizione ecologica, che dovrà essere emanato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
Decreto 157/2021.
Viene
inoltre precisato, caso per caso, il soggetto abilitato all’invio delle
comunicazioni di cessione credito/sconto in fattura all’Agenzia delle Entrate.
Viene
inoltre previsto che l’Agenzia delle Entrate, in caso di operazioni che
presentano profili di rischio, può sospendere per trenta giorni l’efficacia
delle comunicazioni di cessione del credito/sconto in fattura ed effettuare
preventivamente i necessari controlli sulla correttezza delle operazioni
eseguite.
Il
Decreto ha inoltre stabilito che l’atto di recupero di eventuali crediti
indebitamente utilizzati, scoperti a seguito di controlli eseguiti
successivamente alla cessione/sconto in fattura, deve essere notificato
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la
violazione.
Il
canale telematico dell’Agenzia delle Entrate per l’invio delle comunicazioni di
cessione dei crediti e sconto in fattura, inizialmente prontamente bloccato per
adeguare i software di compilazione e di controllo delle comunicazioni alle
nuove disposizioni, è già stato aggiornato ed è di nuovo operativo.
Restano
comunque necessari alcuni chiarimenti sulla decorrenza di alcune disposizioni,
in particolare quelle relative alla asseverazione della congruità dei costi, e
soprattutto, indicazioni su come gestire le operazioni in corso.
Chiara
Curti
Dottore
Commercialista – Studio EPICA – Treviso