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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Detrazioni super bonus: cosa succede se i lavori non sono terminati alla scadenza della agevolazione?

Uncategorised Posted on Thu, November 18, 2021 13:29:30

POST 211/2021

Dopo l’entrata in vigore delle disposizioni in tema di super bonus in ambito edilizio (super eco bonus e super sisma bonus), si è ampiamente dibattuto su quale fosse la disciplina da applicare nel caso in cui gli interventi non fossero realizzati e/o conclusi alla data di cessazione della agevolazione.

La Commissione Finanze della Camera nella giornata di ieri, 17 novembre, ha nuovamente chiarito, in coordinamento con l’Agenzia delle Entrate, che al contribuente spetta l’agevolazione fiscale anche se gli interventi sono terminati successivamente alla data di scadenza della agevolazione, ma ha precisato che gli interventi devono comunque poi essere obbligatoriamente completati e portati a termine.

La norma prevede esclusivamente un termine entro cui sostenere le spese in via agevolata, con la specifica previsione in caso di Sal del raggiungimento di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, per l’ottenimento del beneficio fiscale del credito d’imposta, ma non prevede un termine entro il quale i lavori debbano essere ultimati ai fini del consolidamento del diritto alla detrazione (o dello sconto in fattura/cessione del credito).

Risulta però necessario che gli interventi siano effettivamente ultimati, anche se successivamente.

La ratio di quanto sopra affermato è del resto chiara: senza il completamento degli interventi non sarebbe possibile determinare la riduzione delle due classi energetiche, così come la riduzione del rischio sismico dell’edificio, che ricordiamo, sono requisiti fondamentali per accedere al super bonus.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Cessione del credito e sconto in fattura: visto di conformità e controlli per tutte le detrazioni.

Uncategorised Posted on Thu, November 18, 2021 13:27:49

POST 210/2021

Lo scorso 10 novembre il Consiglio dei Ministri ha emesso il Decreto 157/2021 che modifica profondamente i controlli previsti in tema di super bonus e di detrazioni ordinarie nel settore edilizia. Al Decreto è subito seguito da un apposito Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate che ha permesso l’immediata entrata in vigore delle nuove disposizioni, che risultano quindi applicabili da venerdì scorso, 12 novembre. 

Queste le principali novità introdotte dal decreto.

In caso di super bonus, il visto di conformità è ora sempre obbligatorio: viene richiesto nel caso di sconto in fattura e di cessione del credito, ed ora anche nel caso in cui il contribuente beneficia direttamente della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.

Il visto di conformità non è richiesto solo nel caso in cui il contribuente presenta direttamente la dichiarazione dei redditi all’agenzia delle entrate, ovvero tramite sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, e utilizza la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.

In caso di detrazioni ordinarie, il visto di conformità viene ora reso obbligatorio per tutti i casi in cui il contribuente intende optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura. Nessun visto di conformità è invece previsto nel caso in cui il contribuente beneficia direttamente della detrazione d’imposta in dichiarazione.

Viene inoltre previsto che i tecnici abilitati devono ora asseverare la congruità delle spese sostenute ai sensi dell’art. 119 comma 13-bis del dl 34/2020 (quindi come nel caso di super bonus) anche in tutti i casi in cui il contribuente intenda cedere il credito o utilizzare lo sconto in fattura, anche in relazione alle detrazioni ordinarie.

Il Decreto stabilisce che la congruità delle spese sostenute dovrà ora essere asseverata, oltre che in base ai prezziari già previsti, anche in base ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con Decreto del Ministero della transizione ecologica, che dovrà essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto 157/2021.

Viene inoltre precisato, caso per caso, il soggetto abilitato all’invio delle comunicazioni di cessione credito/sconto in fattura all’Agenzia delle Entrate.

Viene inoltre previsto che l’Agenzia delle Entrate, in caso di operazioni che presentano profili di rischio, può sospendere per trenta giorni l’efficacia delle comunicazioni di cessione del credito/sconto in fattura ed effettuare preventivamente i necessari controlli sulla correttezza delle operazioni eseguite.

Il Decreto ha inoltre stabilito che l’atto di recupero di eventuali crediti indebitamente utilizzati, scoperti a seguito di controlli eseguiti successivamente alla cessione/sconto in fattura, deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate per l’invio delle comunicazioni di cessione dei crediti e sconto in fattura, inizialmente prontamente bloccato per adeguare i software di compilazione e di controllo delle comunicazioni alle nuove disposizioni, è già stato aggiornato ed è di nuovo operativo.

Restano comunque necessari alcuni chiarimenti sulla decorrenza di alcune disposizioni, in particolare quelle relative alla asseverazione della congruità dei costi, e soprattutto, indicazioni su come gestire le operazioni in corso.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso