POST 210/2021
Lo scorso 10 novembre il Consiglio dei Ministri ha emesso il Decreto 157/2021 che modifica profondamente i controlli previsti in tema di super bonus e di detrazioni ordinarie nel settore edilizia. Al Decreto è subito seguito da un apposito Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate che ha permesso l’immediata entrata in vigore delle nuove disposizioni, che risultano quindi applicabili da venerdì scorso, 12 novembre.
Queste le principali novità introdotte dal decreto.
In caso di super bonus, il visto di conformità è ora sempre obbligatorio: viene richiesto nel caso di sconto in fattura e di cessione del credito, ed ora anche nel caso in cui il contribuente beneficia direttamente della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
Il visto di conformità non è richiesto solo nel caso in cui il contribuente presenta direttamente la dichiarazione dei redditi all’agenzia delle entrate, ovvero tramite sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, e utilizza la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
In caso di detrazioni ordinarie, il visto di conformità viene ora reso obbligatorio per tutti i casi in cui il contribuente intende optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura. Nessun visto di conformità è invece previsto nel caso in cui il contribuente beneficia direttamente della detrazione d’imposta in dichiarazione.
Viene inoltre previsto che i tecnici abilitati devono ora asseverare la congruità delle spese sostenute ai sensi dell’art. 119 comma 13-bis del dl 34/2020 (quindi come nel caso di super bonus) anche in tutti i casi in cui il contribuente intenda cedere il credito o utilizzare lo sconto in fattura, anche in relazione alle detrazioni ordinarie.
Il Decreto stabilisce che la congruità delle spese sostenute dovrà ora essere asseverata, oltre che in base ai prezziari già previsti, anche in base ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con Decreto del Ministero della transizione ecologica, che dovrà essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto 157/2021.
Viene inoltre precisato, caso per caso, il soggetto abilitato all’invio delle comunicazioni di cessione credito/sconto in fattura all’Agenzia delle Entrate.
Viene inoltre previsto che l’Agenzia delle Entrate, in caso di operazioni che presentano profili di rischio, può sospendere per trenta giorni l’efficacia delle comunicazioni di cessione del credito/sconto in fattura ed effettuare preventivamente i necessari controlli sulla correttezza delle operazioni eseguite.
Il Decreto ha inoltre stabilito che l’atto di recupero di eventuali crediti indebitamente utilizzati, scoperti a seguito di controlli eseguiti successivamente alla cessione/sconto in fattura, deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
Il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate per l’invio delle comunicazioni di cessione dei crediti e sconto in fattura, inizialmente prontamente bloccato per adeguare i software di compilazione e di controllo delle comunicazioni alle nuove disposizioni, è già stato aggiornato ed è di nuovo operativo.
Restano comunque necessari alcuni chiarimenti sulla decorrenza di alcune disposizioni, in particolare quelle relative alla asseverazione della congruità dei costi, e soprattutto, indicazioni su come gestire le operazioni in corso.
Chiara Curti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso