POST 213/2021
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 36362/2021 depositata il 23 novembre 2021 è tornata a pronunciarsi sulla dibattuta questione della deducibilità dei costi di lavoro dipendente riferiti a quei soggetti che rivestono anche la carica di presidente o di membro del consiglio di amministrazione della società.
La suprema Corte, confermando il proprio orientamento, ha affermato che:
a) nel caso in cui il soggetto rivesta la carica di presidente del CdA o di amministratore unico vi è assoluta incompatibilità con un rapporto di lavoro dipendente in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell’ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l’essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente;
b) nel caso in cui il soggetto rivesta la carica di membro del CdA non vi è di per sé incompatibilità con un rapporto di lavoro dipendente ma, anche ai fini della deducibilità dal reddito della società de relativo costo dal lavoro dipendente, occorre un concreto accertamento della sussistenza del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare, nonchè dello svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale.
La Corte osserva, infatti, che l’attività di amministratore e quella di lavoro dipendente, anche quando avviene al livello più elevato dell’organizzazione e della direzione, rimangono su due piani giuridici differenti dal momento che:
– la prima è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell’organismo sociale;
– la seconda invece è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo.
Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso