POST 14/2022
I contribuenti che nel corso del 2021 hanno sostenuto spese per interventi che beneficiano del superbonus 110 per cento (ex art. 119 del D.L. 34/2020) o delle detrazioni “ordinarie” (interventi elencati dall’art. 121 comma 2 del D.L. 34/2020) e che – in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi – intendono optare per lo “sconto in fattura” o per la “cessione del credito”, devono presentare apposita comunicazione di cessione del credito all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 16 marzo 2022.
La comunicazione deve essere inviata in via telematica dal soggetto che appone il visto di conformità.
Il mancato invio della comunicazione entro la scadenza prevista comporta la decadenza dalla possibilità di accedere allo sconto in fattura/cessione del credito almeno per la prima rata annuale di detrazione.
Chi che non ottempera alla scadenza entro il prossimo 16 marzo, dovrà quindi inserire il credito nella propria dichiarazione dei redditi, potendo così comunque accedere alla detrazione d’imposta per la prima annualità. Nel 2023, stante l’attuale normativa, sarà possibile cedere il credito d’imposta relativo alle rate residue presentando apposita comunicazione all’agenzia delle entrate entro il mese di marzo del prossimo anno.
Ricordiamo che, a seguito del recepimento delle disposizioni contenute nel D.L. 157 del 11 novembre 2021 – c.d. “Decreto Antifrode” -, è stato introdotto l’obbligo di ottenere l’asseverazione della congruità delle spese sostenute da parte di un tecnico qualificato e l’apposizione del visto di conformità da parte del commercialista o caf per tutte le detrazioni oggetto di cessione del credito/sconto in fattura, sia ordinarie che super bonus 110 per cento.
Uniche deroghe riguardano gli interventi di “edilizia libera”, gli interventi di importo complessivo non superiore ad euro 10.000,00 ed il caso di presentazione diretta della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente o tramite sostituto d’imposta. La norma precisa che la cessione del c.d. bonus facciate è comunque esclusa da ogni deroga.
Sulla concreta applicazione di queste deroghe si attendono però precisi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Segnaliamo inoltre che anche i contribuenti che nell’anno 2020 hanno sostenuto spese per interventi per i quali è possibile optare per la cessione del credito e hanno detratto in dichiarazione dei redditi la prima annualità, possono ora cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta relativo alle annualità residue.
Anche in questo caso, la comunicazione di opzione deve essere inviata all’Agenzia Entrate esclusivamente in via telematica ed entro il termine del 16 marzo 2022 dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
Segnaliamo che il Decreto Antifrode ha reso obbligatoria l’asseverazione della congruità dei costi e l’apposizione del visto di conformità anche per la cessione delle rate residue.
Ricordiamo infine brevemente le detrazioni edilizie che posso godere dello sconto in fattura e/o cessione del credito:
– interventi di recupero del patrimonio edilizio, limitatamente alle lett. a), b) dell’art. 16-bis, comma 1 TUIR;
– interventi di riqualificazione energetica degli edifici, c.d. “ecobonus”, compresi quelli in versione superbonus 110%;
– interventi di miglioramento sismico, c.d. “sismabonus” (anche acquisti), compresi quelli in versione superbonus 110%;
– interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici, c.d. “bonus facciate”;
– installazione di impianti fotovoltaici, lett. h) dell’art. 16-bis, comma 1 TUIR, compresi quelli in versione superbonus 110%;
– installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli in versione superbonus 110%.
Non sono invece ammessi la cessione del credito e lo sconto in fattura per i c.d. bonus mobili e bonus verde.
Chiara Curti e Monica Scattolin
Studio EPICA – Treviso