POST 15/2022
Solo per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, l’art 3 co. 3 del Decreto Legge n.4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-ter) ha esteso il credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, moda e accessori, di cui all’articolo 48-bis D.L. 34/2020, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria e più nello specifico che svolgono attività identificate dai seguenti codici Ateco:
- 47.51 “Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati”
- 47.71 “Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati”
- 47.72 “Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati”
Restano invariati invece i codici attività beneficiari dell’incentivo per l’esercizio 2020.
Si ricorda che il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30% (e nei limiti di compartecipazione al plafond disponibile per la misura in oggetto) del valore delle rimanenze di magazzino di cui all’art. 92 co.1 del TUIR, eccedente la media del valore delle stesse dei tre periodi d’imposta precedenti. Le rimanenze devono essere valutate con metodi e criteri omogenei e le imprese non soggette a revisione legale e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una relazione di un revisore legale o di una società di revisione.
Vedi anche:
Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso Montebelluna