POST 23/2022
La Legge di Bilancio 2022 non precisa in modo chiaro la scadenza della detrazione fiscale nella misura maggiorata del 110 per cento per il caso del sisma bonus acquisti.
La norma, a seguito delle modifiche entrate in vigore al 1 gennaio 2022, era stata quindi finora interpretata dai commentatori considerando la scadenza della agevolazione nella misura maggiorata del 110 per cento al 30 giugno 2022.
Arriva ora una ulteriore conferma a tale interpretazione anche dal Consiglio nazionale del Notariato, secondo il quale “l’atto di compravendita, in caso di acquisto da parte di persona fisica, deve essere stipulato entro il 30 giugno 2022”.
Decorsa tale data, e fino al 31 dicembre 2024, dovrà essere applicato il sisma bonus acquisti nella misura “ordinaria”.
Ricordiamo che possono beneficiare della detrazione “sisma bonus acquisti” i soggetti che acquistano una unità immobiliare da un’impresa che esegue un intervento di demolizione e ricostruzione con conseguenze sul miglioramento sismico dell’edificio, a condizione che l’atto di acquisto dell’unità avvenga entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori.
La detrazione spetta in via ordinaria nella misura del 75 per cento del prezzo di vendita, calcolato su un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro, se l’intervento di recupero ha comportato la riduzione di una classe di rischio e nella misura dell’85 per cento nel caso in cui vi sia la riduzione di due classi di rischio.
Con l’entrata in vigore delle disposizioni “super bonus”, al rispetto degli specifici requisiti contenuti nella norma in merito a soggetti beneficiari e agli immobili oggetto di intervento, le percentuali di detrazione sono state elevate al 110 per cento, indipendentemente dalla riduzione della classe di rischio ottenuta.
L’Agenzia delle Entrate ha più volte precisato che, affinché gli acquirenti persone fisiche di unità immobiliari residenziali possano beneficiare del Superbonus per l’acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti richiesti sussistano nel periodo di vigenza della norma.
Conseguentemente, in assenza di una chiara proroga normativa della specifica detrazione, è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022.
Chiara Curti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso