POST 29/2022
Come noto la Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 999 Legge 27 dicembre 2017 n. 205) ha riformato il regime impositivo dei dividendi (da società di capitale) conseguiti da persone fisiche non imprenditori, estendendo alle partecipazioni qualificate la disciplina vigente per le partecipazioni non qualificate con la previsione della applicazione della ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26%.
Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti dal 01.01.2018, seguendo il principio di cassa (data di percezione del dividendo).
È stata però prevista un’apposita disciplina transitoria per cui, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 e formatesi con utili prodotti sino al 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel DM 26 maggio 2017.
Questa disciplina transitoria è quindi volta a salvaguardare il più favorevole regime di tassazione degli utili qualificati a condizione che la delibera di distribuzione sia adottata nel quinquennio 2018-2022.
Quest’anno sarà quindi importante valutare attentamente, caso per caso (anche alla luce di altre norme che invece privilegiano il mantenimento di utili o riserve in azienda), l’opportunità e la convenienza di procedere con la distribuzione degli utili maturati in periodi ante 1° gennaio 2018.
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