Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, di cui al decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125, garantisce interventi a sostegno del reddito ai dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali, che occupano mediamente più di tre dipendenti, inclusi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti.
Tra i soggetti tenuti al versamento contributivo, l’INPS aveva incluso anche le Farmacie (Codice statistico contributivo 7.02.05 e Codice ATECO 2007 4773.10), ma Federfarma si era immediatamente opposta avviando un contenzioso, conclusosi favorevolmente.
L’INPS infatti con la circolare n. 16 del 31 gennaio 2022, ha precisato che base delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, devono essere esclusi i titolari di farmacia dall’alveo dei datori di lavoro tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, in quanto rientranti nell’ambito del più ampio comparto terziario, in uno specifico e autonomo settore, il quale ha in Federfarma l’organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa, la quale non risulta tra le firmatarie dell’Accordo costitutivo del Fondo.
Con il messaggio n. 772 del 17 febbraio 2022, l’INPS fornisce indicazioni alle Farmacie per il recupero del contributo ordinario, versato al Fondo dalla data di decorrenza dell’entrata in vigore del decreto istitutivo del medesimo (marzo 2020), e la regolarizzazione (entro il periodo di paga marzo 2022) delle eventuali competenze arretrate nei confronti del Fondo di integrazione salariale (FIS).
In particolare è stabilito che a decorrere dal periodo di paga gennaio 2022, ai datori di lavoro interessati sarà attribuito centralmente il codice di autorizzazione “0J” (datore di lavoro tenuto al versamento al FIS) in sostituzione del codice autorizzazione “0S” (datore di lavoro tenuto al versamento al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali).
I datori di lavoro interessati, ai fini del recupero del contributo ordinario versato al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e non dovuto per il periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, valorizzeranno nel flusso Uniemens all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, nell’elemento “CausaleACredito” i nuovi codici causale: (a) L221 (per il “Recupero contributo ordinario al Fondo di solidarietà per le attività professionali per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di tre dipendenti a quindici dipendenti nel semestre precedente” e nell’elemento “ImportoACredito” il relativo importo del credito spettante); (b) L222 (per il “Recupero contributo ordinario al Fondo di solidarietà per le attività professionali per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente” e nell’elemento “ImportoACredito” il relativo importo del credito spettante). Contestualmente, ai fini del versamento del contributo ordinario dovuto al FIS, i datori di lavoro valorizzeranno, all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteADebito”, l’elemento “AltreADebito” indicando i seguenti dati: (a) in “CausaleADebito” il codice “M131” o “M149” già in uso; (b) in “Retribuzione” l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori interessati; (c) in “SommaADebito” l’importo del contributo: a. pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo (da > 5 a 15 dipendenti – M131); b. pari allo 0,65% dell’imponibile contributivo (da > 15 dipendenti – M149).
Giovanni LOI
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia