POST 43/2022
Il Decreto Milleproroghe (DL 228/2021, convertito in legge lo scorso 25 febbraio) ha precisato che l’asseverazione dell’attestazione della congruità delle spese sostenute e l’apposizione del visto di conformità non è richiesta per le spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021:
– per gli interventi diversi da quelli che quelli che danno diritto alla detrazione super bonus (diversi dal 110 per cento),
– realizzati in edilizia libera,
– e di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.
Resta naturalmente confermato che per il bonus facciate, sono invece sempre necessari sia l’attestazione della congruità dei costi, sia il visto di conformità.
Chiara Curti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso