POST 55/2022
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dello scorso 16 marzo 2022 il decreto del Ministero della Transazione Ecologica (DM Mite del 14.02.2022) che fissa i nuovi costi massimi ammissibili ai fini della asseverazione della congruità dei costi per gli interventi di efficientamento energetico, in riferimento agli interventi di ecobonus, super ecobonus e, per alcuni specifici casi, bonus facciate.
Il Decreto entrerà in vigore il prossimo 15 aprile 2022 (trenta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta) e questa sarà la data spartiacque per la concreta applicazione: gli interventi il cui titolo abilitativo sarà presentato a partire da tale data saranno soggetti ai valori contenuti nel nuovo Decreto, mentre per gli interventi eseguiti in base a titoli abilitativi presentati fino alla data del 15 aprile continueranno ad applicarsi i parametri precedenti contenuti nell’Allegato I del DM 6 agosto 2020.
Il Decreto del Mite individua nuovi “Costi massimi specifici” dettagliatamente indicati dell’allegato A del Decreto, che fanno riferimento alle seguenti tipologie di intervento: riqualificazione energetica, interventi su strutture opache verticali e orizzontali (isolamento pareti, coperture e pavimenti), sostituzione infissi e serramenti, installazione schermature solari, impianti di riscaldamento (caldaie, pompe di calore, sistemi ibridi e biomasse) e per la produzione di acqua calda, nonché building automation.
Segnaliamo che il valore dei costi massimi indicati dal Decreto deve essere considerato al netto di iva, delle spese professionali, delle spese relative alla installazione e dei costi di manodopera per la messa in opera dei beni.
Per gli interventi non ricompresi nell’Allegato A del Decreto, i tecnici abilitati dovranno asseverare la congruità dei costi facendo riferimento ai prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini delle Camere di Commercio competenti per territorio o ai prezziari DEI.
Si attendono comunque chiarimenti da parte del Mite per la corretta applicazione dei nuovi parametri.
Da una prima analisi emerge che i costi massimi ammessi riportati nell’Allegato A del Decreto tengono conto dell’aumento dei costi delle materie prime, riportando un generale aumento del 20 per cento delle spese considerate, che passa anche al 30 per cento nel caso di cappotti termici realizzati in alcune zone del nostro territorio.
Chiara Curti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso