POST 84/2022
L’articolo 1, commi 13 -17, del D.L. 41/21, convertito con Legge 69/21- e la Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 n.1863 che ha definito il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19”.
Successivamente Con D.M. pubblicato sulla G.U. n.15 del 20 gennaio 2022, sono state definite le modalità attuative per monitorare il rispetto delle soglie previste dalla Commissione Europea e l’Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento (n. 143438 del 27 aprile 2022) ha definito modalità di compilazione ed invio del modello di dichiarazione sostitutiva che i beneficiari degli aiuti di stato durante l’emergenza Covid 19, devono inviare entro il 30 giugno 2022.
L’ adempimento nasce, quindi, dalla necessità di autocertificare che l’importo complessivo dei sostegni economici erogati dall’Agenzia delle Entrate e fruiti dai beneficiari, non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione Europea “Temporary Framwork”:
Le misure interessate sono:
Tutte le tipologie di contributi a fondo perduto ricevuti nel 2020: contributo decreto rilancio, contributo decreto ristori, contributo decreto ristori bis- cosiddetto Decreto Natale;
Tutte le tipologie di contributi a fondo perduto ricevuti nel 2021: contributo decreto Sostegni, Contributo automatico decreto sostegni, contributo alternativo, contributo perequativo;
Esenzione Irap saldo 2019 e primo acconto 2020;
bonus locazioni immobili uso non abitativo, bonus adeguamento ambienti di lavoro, agevolazioni IRPEF Comune di Campione d’Italia, esenzione prima rata IMU per imprese del turismo, fiere, spettacoli e discoteche;
Esenzione seconda rata IMU per attività del turismo, fiere, spettacoli per gli immobili rientranti nella categoria catastale D3;
Contributo a fondo perduto, bonus locazioni ottobre novembre e dicembre 2020 ed esenzione seconda rata IMU per specifici codici Ateco, per le aziende interessate dalle nuove misure restrittive come previsto dal D.P.R. 3 novembre 2020;
Esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, attività di spettacolo, discoteche, fiere, esposizioni, proroga del credito d’imposta locazioni per le imprese del turismo e spettacolo valida per il primo quadrimestre 2021;
Esonero canone Rai per i bar e strutture ricettive, contributo a fondo perduto start up, definizione agevolata avvisi bonari, esonero prima rata IMU 2021 per i soggetti che hanno beneficiato del contributo D.L. Sostegni;
Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a 10 milioni di euro, bonus locazioni turismo fino a luglio 21, bonus locazioni gennaio – maggio 21.
La dichiarazione non è obbligatoria se è stata già resa nell’istanza presentata per l’accesso agli aiuti (ad esempio istanza per il contributo fondo perduto perequativo), sempre che il beneficiario non abbia fruito successivamente di altri contributi.
Per gli aiuti che richiedono la compilazione dei campi “settore” e “codice attività” c’è la possibilità di comunicare mediante tale autodichiarazione i dati necessari per consentirne l’iscrizione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, esonerando, così il dichiarante dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato RS 401 presente nel modello Unico 2022.
Il Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022 ha approvato un decreto contenente misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali.
Stando alla bozza circolata, è prevista la proroga del termine per la registrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate degli aiuti di Stato COVID nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
Secondo la nuova disposizione, l’Agenzia delle Entrate avrebbe tempo fino al 30 giugno 2023, e non più fino al 31 dicembre 2022 per la registrazione nel RNA degli aiuti di Stato COVID.
Tale proroga, consentirebbe la successiva approvazione di uno slittamento del termine per la presentazione dell’autodichiarazione aiuti di Stato, che attualmente è fissato al 30 giugno 2022.
Il nuovo termine per l’invio dell’autodichiarazione potrebbe essere fissato per il 31 ottobre 2022.
Andrea Salmistraro
Studio EPICA – Vicenza