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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti con carte.

Uncategorised Posted on Wed, June 22, 2022 08:28:37

POST 89/2022

Con un emendamento al Ddl si conversione del DL 36/2022è stata anticipata al 30 giugno 2022 l’operatività della sanzione prevista dall’art. 15, comma 4 bis del D.L. 179/2022 per la mancata accettazione, da parte di un soggetto obbligato (tutti i soggetti che effettuino l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali), di un pagamento di qualsiasi importo, con una carta di pagamento di debito, credito o prepagata.

La sanzione prevista è pari ad Euro 30 aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Richiesta di rimborso dell’addizionale provinciale alle accise sull’energia tramite procedimento monitorio.

Uncategorised Posted on Wed, June 22, 2022 08:23:20

POST 88/2022

Il Tribunale di Roma con una recente pronuncia assunta in merito ad una richiesta di restituzione dell’addizionale provinciale alla accise sull’energia elettrica, giudicata illegittima dalla Corte di Cassazione a fine 2019, ha sancito che l’utente finale non solo ha il diritto di agire nei confronti del fornitore per la ripetizione dell’indebito ma può farlo anche utilizzando la procedura sommaria del ricorso per ingiunzione, in tal modo riuscendo ad ottenere in tempi più rapidi un tiolo esecutivo.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Membri del consiglio di amministrazione e responsabilità solidale.

Uncategorised Posted on Wed, June 22, 2022 08:19:48

POST 87/2022

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11087 del 28 marzo 2022 ha nuovamente confermato il principio secondo il quale in assenza di deleghe ad alcuno dei componenti del consiglio di amministrazione dell’ente, deve ritenersi gravante su tutti i consiglieri la responsabilità solidale per gli illeciti deliberati o posti in essere dal consiglio di amministrazione, da riferirsi solidalmente a ciascuno di essi anche se – in fatto – non decisi o compiuti da tutti i suoi componenti.

Resta ovviamente salva la previsione dell’art. 2392, comma 3 c.c. per cui la responsabilità non si estende all’amministratore che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio.

In presenza di deleghe attribuite in specifiche materie ad uno o più amministratori la responsabilità resta ad esclusivo carico dei consiglieri delegati salva la responsabilità dei consiglieri non delegati che, in presenza di segnali di allarme, non si siano attivati per assumere informazioni ulteriori rispetto a quelle fornitegli dagli organi delegati e fatto quanto nelle loro possibilità per impedire il compimento dell’atto pregiudizievole.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso