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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Prorogata la scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021.

Uncategorised Posted on Wed, July 06, 2022 16:30:28

POST 99/2022

Lo scorso 21 giugno è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, il DL 73/2022 (Decreto Semplificazioni) che, con l’art. 35 comma 3, ha previsto la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2021 spostandola dal 30 giugno al 31 dicembre 2022.

Il rinvio si rende necessario per permettere l’utilizzo della nuova dichiarazione IMU che, tra le altre novità, prevede anche il campo relativo “Esenzione quadro temporaneo aiuti di Stato”, che dovrà essere utilizzato dai soggetti che hanno usufruito di benefici Imu derivanti appunto dal Temporary Framework durante l’emergenza Covid.

Altro elemento di novità riguarda la possibilità di integrare o rettificare dati precedentemente dichiarati attraverso una dichiarazione “sostitutiva” e di presentare una dichiarazione “tardiva” introducendo quindi la possibilità di ravvedere l’omissione dichiarativa risolvendo così una lunga diatriba dottrinale.

I contribuenti potranno ancora utilizzare i vecchi modelli a condizione che i campi compilati siano presenti anche nella nuova dichiarazione; questo aspetto esclude a priori i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti di Stato in quanto il relativo campo non era presente nel vecchio modello.

Il nuovo modello riguarderà anche l’Imposta Immobiliare sulle piattaforme petrolifere il cui utilizzo slitta al 2023 per l’anno di imposta 2022.

Non possono godere invece della proroga al 31 dicembre 2022 gli Enti non commerciali per i quali la scadenza per il periodo d’imposta 2021 resta ferma al 30 giugno 2022.

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso



Monitoraggio fiscale: scende la soglia per la segnalazione dei movimenti esteri.

Uncategorised Posted on Wed, July 06, 2022 16:29:00

POST 98/2022

Il Decreto semplificazioni, art. 16 DL 73/2022, ha ridotto da 15.000,00  a 5.000,00 euro la soglia oltre la quale gli intermediari finanziari sono tenuti a segnalare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni finanziarie effettuate dal contribuente da e verso l’estero.  

Questa modifica interviene sull’art. 1 del DL 167/1990 andando a variare il comma 1, quindi ora è previsto che:

  • Gli intermediari bancari e finanziari, nonché gli altri operatori finanziari e non che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento, dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate , anche in valuta virtuale, di importi pari o superiori a 5.000,00 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate per realizzare un’operazione frazionata;
  • Le operazioni devono essere eseguite per conto o a favore di persone fisicheenti non commerciali e società semplici e associazioni equiparate;
  • Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso



Bonus canoni locazione – settore turismo e gestione delle piscine dall’11 luglio si può trasmettere il modello per l’autodichiarazione.

Uncategorised Posted on Wed, July 06, 2022 09:23:38

POST 97/2022

Con il provvedimento n. 253466 del 30/06/2022 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del temporary framework”.

Si tratta dell’autodichiarazione richiesta dall’art. 5 comma 3 del DL 4/2022 (Decreto Sostegni Ter) che ha riproposto il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all’art. 28 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio) e delle imprese di gestione di piscine (vedi precedenti post 25/2022 e 62/2022).

Il 6 maggio scorso la Commissione europea aveva autorizzato il bonus 2022 ed ora con l’approvazione del modello da parte dell’Agenzia Entrate è possibile completare l’iter per la richiesta dell’agevolazione.

Nello specifico il provvedimento:

  • Definisce le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti ed il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del temporary framework;
  • Definisce le modalità attuative per la cessione del credito in caso di locazione (sezione III del quadro A del modello).

Si definiscono anche i termini di presentazione precisando che:

  • I termini “generali” per l’invio vanno dall’11 luglio 2022 al 28 febbraio 2023;
  • In alcuni “casi particolare” dal 15 settembre 2022 al 28 febbraio 2023 (riguardano i soggetti che hanno attivato una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius e per i soggetti che intendono comunicare la cessione del credito d’imposta al locatore).

L’autodichiarazione si potrà inviare esclusivamente con modalità telematiche mediante i canali dell’Agenzia delle entrate che rilascerà due ricevute:

  • la prima entro 5 giorni per attestare la presa in carico o lo scarto;
  • la seconda entro 10 giorni per comunicare il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta

Il credito d’imposta può essere utilizzato a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della seconda ricevuta (riconoscimento del credito) secondo le modalità previste dall’art. 28 del DL 34/2020 (compensazione in F24, utilizzo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa). Con successiva risoluzione verranno istituiti i codici tributo da indicare nel modello F24 e le relative istruzioni per la compilazione del modello stesso.

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso



Proroga dei termini in materia di registrazione degli Aiuti di Stato COVID-19 nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Uncategorised Posted on Wed, July 06, 2022 09:20:47

POST 96/2022

Il Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022 ha stabilito la proroga dei termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

In particolare, all’articolo 35, comma 1, viene previsto che con riferimento agli aiuti: 

  • non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione; 
  • subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa ai fini fiscali nella quale sono dichiarati,

i termini stabiliti all’articolo 10, comma 1, dal Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza:

  1. dalla data di entrata in vigore del presente Decreto al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;
  2. dal primo gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

La proroga si applica alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, nonché nel Registro aiuti di Stato – SIAN – Sistema informativo Agricolo Nazionale, che al SIPA – Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 n. 1863 “riguardante il quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19”.

Il differimento della scadenza del 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 per la Registrazione degli Aiuti di Stato nel RNA, è stato accompagnato dal provvedimento n. 233832/2022 con il quale il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha rinviato al 30 novembre 2022 il termine per la presentazione dell’Autodichiarazione necessaria ad attestare gli aiuti economici ricevuti nell’emergenza epidemiologica Covid-19.

L’articolo 35 del Decreto -Legge 73/2022 ha inoltre previsto la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 della disposizione prevista all’art. 31- octies del DL 137/2020 secondo cui l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comportaresponsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Decreto Semplificazioni: articolo 5 – Erogazioni dei rimborsi fiscali agli eredi.

Uncategorised Posted on Wed, July 06, 2022 09:18:30

POST 95/2022

Il decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 giugno, prevede delle novità sui rimborsi fiscali agli eredi. In particolare, l’articolo 5 prevede che i rimborsi fiscali spettanti al defunto siano erogati ai chiamati all’eredità come indicati nella dichiarazione di successione, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Nel caso in cui il chiamato all’eredità non volesse accettare il rimborso dovrà riversare l’importo erogato all’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate definirà le modalità di trasmissione della comunicazione di rinuncia al rimborso. 

Giulia Granello 

Studio EPICA – Treviso