POST 98/2022
Il Decreto semplificazioni, art. 16 DL 73/2022, ha ridotto da 15.000,00 a 5.000,00 euro la soglia oltre la quale gli intermediari finanziari sono tenuti a segnalare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni finanziarie effettuate dal contribuente da e verso l’estero.
Questa modifica interviene sull’art. 1 del DL 167/1990 andando a variare il comma 1, quindi ora è previsto che:
- Gli intermediari bancari e finanziari, nonché gli altri operatori finanziari e non che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento, dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate , anche in valuta virtuale, di importi pari o superiori a 5.000,00 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate per realizzare un’operazione frazionata;
- Le operazioni devono essere eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici e associazioni equiparate;
- Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.
Monica Scattolin
Studio EPICA – Treviso