POST 107/2022
Con l’ordinanza nr. 18009 del 6 giugno 2022 la Cassazione si è pronunciata in tema di residenza fiscale delle persone fisiche chiarendo che non può considerarsi residente in Italia il cittadino italiano iscritto all’AIRE avente in Svizzera la propria abitazione permanente.
Nella vicenda in esame l’Agenzia delle Entrate aveva rilevato la residenza in Italia di un cittadino iscritto all’AIRE e residente in Svizzera con la famiglia per il solo fatto che questi si recava giornalmente in Italia per svolgere il proprio lavoro di amministratore delegato di una società italiana.
Gli ermellini hanno dunque censurato le contestazioni dell’Amministrazione Finanziaria confermando le sentenze di merito (CTP e CTR) dove era stato correttamente applicato l’articolo 2 co. 2 del TUIR affermando che il contribuente aveva adeguatamente fornito la prova contraria alla presunzione dell’Agenzia evidenziando come:
– da un lato la residenza da molti anni della famiglia in Svizzera aveva determinato quel paese come il centro degli interessi vitali del soggetto accertato;
– dall’altro che la convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera alle “tie break rules” prevede espressamente che nei casi di dual residence la controversia debba risolversi considerando paese di residenza il luogo in cui il soggetto ha la propria abitazione permanente che, nel caso di specie, era appunto la Svizzera.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine